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Da BankItalia i consigli ai consumatori verso gli intermediari finanziari

Da BankItalia i consigli ai consumatori verso gli intermediari finanziari

Il 12 maggio, la Banca d’Italia ha cessato la tenuta dell’Elenco generale e speciale degli intermediari finanziari.

A quella data, risultavano ancora iscritti nell’Elenco generale oltre 300 intermediari: 175 sono stati cancellati d’ufficio, mentre quelli che avevano presentato istanza per proseguire l’attività nel nuovo regime sono stati riclassificati in una lista transitoria consultabile sul sito internet della Banca d’Italia. Via, via che i singoli procedimenti andranno a concludersi le società in questione saranno cancellate definitivamente e iscritte, se sarà intervenuta la prevista autorizzazione, nel nuovo albo unico.Considerato il cambiamento radicale intervenuto nella regolamentazione, Banca d’Italia riepiloga le criticità più ricorrenti alle quali l’utenza dovrebbe porre attenzione.Gli intermediari cancellati dall’Elenco generale non possono stipulare nuovi contratti con il pubblico ma possono gestire “a rientro”, senza modificarne le condizioni, i crediti concessi in precedenza. Alcune attività non sono più riservate agli intermediari finanziari (es. acquisto di crediti IVA o di crediti non performing o concessione di finanziamenti “di filiera”).Gli intermediari finanziari dell’ex Elenco generale che sono in attesa dell’esito del procedimento di iscrizione nel nuovo albo “unico” restano abilitati a prestare unicamente le attività consentite in precedenza (essenzialmente, concessione di finanziamenti per cassa). Solo con l’iscrizione nell’albo unico l’intermediario potrà intraprendere altri servizi, in quanto saràavviata la supervisione “prudenziale” da parte di questo Istituto, con poteri di controllo e intervento.Gli operatori del microcredito sono iscritti in un apposito elenco tenuto da questo Istituto, fino a che un numero “sufficiente” di iscritti non consentirà la costituzione di un apposito Organismo; sugli operatori di microcredito la Banca d’Italia non esercita controlli di natura “prudenziale”.In materia di confidi, sono in via di conclusione i procedimenti per l’iscrizione nell’albo unico di quelli maggiori, con volume di attività almeno pari a € 150 mln (transitoriamente € 75 mln). I confidi minori restano iscritti in una sezione dell’Elenco generale in attesa della costituzione di un apposito Organismo e non sono assoggettati ad alcuna forma di controllo da parte di questo Istituto, se non nella fase di iscrizione iniziale con riferimento a requisiti minimali.Anche a causa della fase di transizione tuttora in atto, si continuano a registrare comportamenti opportunistici soprattutto da parte di soggetti che propongono abusivamente garanzie finanziarie. Al riguardo, si sottolinea che né gli intermediari dell’ex Elenco generale né i confidi minori sono mai stati abilitati a prestare garanzie, in particolare, alle Pubbliche Amministrazioni.Permane di competenza della Banca d’Italia la tenuta del registro degli Operatori Professionali in Oro. Anche su tali operatori la Banca non dispone di poteri di controllo e intervento dopo la fase di prima registrazione.I soggetti che svolgono attività di “compro oro” non sono censiti dalla Banca d’Italia.

Pubblicato / aggiornato il 26/08/2016 alle 12:00
Categoria: Salute