Niente sospensiva per il ricorso di Perron contro il Consiglio Valle
I giudici del Tribunale amministrativo regionale di Aosta hanno deciso, martedì 9 maggio, di non concedere la misura cauelare della sospensiva rispetto agli atti adottti dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta il 10 marzo.
Il 10 marzo, con un numero legale ridotto, era stata approvata la mozione di sfiducia alla Giunta Rollandin.
Ego Perron, in qualità di capogruppo di Union valdôtaine in Consiglio Valle, aveva proposto ricorso ed era stata chiesta dai suoi legali anche la sospensiva.
Al termine della seduta di trattazione, i giudici Andrea Migliozzi, Grazia Flain e Carlo Buonauro hanno deciso di non concedere la sospensiva.
Sull’ordinanza si legge: “Il Collegio rileva, sulla base di una delibazione propria della fase cautelare, che:
– la sospensione dei quattro consiglieri regionali (Raimondo DOnzel, Carmela Fontnaa, Leonardo La Torre e Marco Viérin n.d.r.) è stata disposta in applicazione di una legge nazionale che disciplina una tipologia ‘speciale’ (L. Severino, art. 8 D.Lgs. 235/2012) di sottrazione provvisoria di cariche politiche (necessitata), a seguito di condanna penale non definitiva della Corte d’Appello di Torino;
– la norma disciplina ed affronta una situazione ‘patologica’ dell’organo rappresentativo (nel caso di specie Consiglio regionale della Valle d’Aosta);
– non sussiste a livello regionale una correlata legislazione che disciplini gli effetti (ed eventuali diverse modalità) in termini ‘propri’, peculiari ed autonomi; ipotesi ammessa dalla legge nazionale che fa salva l’operatività di eventuali norme regionali speciali;
– il principio sancito a livello nazionale è che in caso di disposta sospensione (per recepimento di effetti di una condanna penale) i soggetti che non ricoprono (provvisoriamente) più una carica non possono essere computati nel
– la volontà della legge ‘speciale’ è sostanzialmente quella di ‘neutralizzare’ totalmente una partecipazione, ancorché in forma indiretta (cioè con la non presenza), di soggetti sospesi in quanto impossibilitati a far parte del Consiglio;
– la legge nazionale sancisce un principio di riforma nel regime delle cariche pubbliche che si impone anche alle autonomie speciali, le quali possono eventualmente ‘rielaborarlo’, rispettandone comunque la ‘ratio’;
– né può condividersi la tesi che , sussistendo a livello regionale locale un principio statutario, costituzionale, relativo al quorum strutturale ‘ordinario’, non sarebbe possibile depotenziare tale previsione;
– la necessità, imprescindibile, della presenza di almeno 18 consiglieri regionali (su 35) per formare le adunanze, attiene alla previsione ‘ordinaria’ del funzionamento dell’organo-Consiglio regionale; trattasi di norma fisiologica dettata per il funzionamento dell’organo politico;
– non così è strutturata la previsione, contenente un principio di riforma nazionale, della L. Severino, limitativa per il singolo componente, ma con ricaduta sul funzionamento dell’organo;
– sino alla ‘sostituzione’ provvisoria, con la nomina e convalida dei supplenti, i soggetti sospesi non hanno titolo, ‘non potendovi’ partecipare, ad incidere sulle dinamiche della formazione dell’ organo (con scelte partecipative, di astensioni, …), che è stato privato ‘di diritto’ del loro contributo;
– in conclusione, ad un esame sommario tipico della trattazione cautelare, i 4 componenti sospesi, non avendo titolo giuridico per poter partecipare alle sedute Consiglio, non potevano essere computati nel ‘quorum strutturale’, il quale, per l’effetto, non poteva più essere parametrato al numero di componenti di carica “ordinaria” (35), ma doveva essere considerato in riferimento al numero dei soggetti che potevano effettivamente ‘disporre’ della carica, con relativo ‘abbassamento’ del quorum
Si ritiene pertanto che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del proposto gravame non sono tali da giustificare l’accoglimento della richiesta misura cautelare; si dispone fin d’ora, tenuto altresì conto della delicatezza della materia controversa coinvolgente l’attività istituzionale della Regione, di fissare la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 12 settembre 2017“.
Pubblicato / aggiornato
il 09/05/2017 alle 12:00
Categoria:
Salute
