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Tar respinge il ricorso di Leone Rosso per il Bando anziani

Tar respinge il ricorso di Leone Rosso per il Bando anziani

Il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta ha reso nota la propria decisione in relazione al ricorso presentato dalla Cooperativa Leone Rosso contro Inva e il Comune di Aosta per averla esclusa per offerta anomala dalla gara per l’assegnazione dei servizi agli anziani, poi assegnati a Kcs Caregiver.

L’udienza di merito si era svolta martedì 9 maggio. Il collegio giudicante, presieduto da Andrea Migliozzi, composto da Grazia Flaim e Carlo Buonauro (che è stato l’estensore del provedimento), così si è espresso:
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Le prime, articolate censure (I-III) descrivono una serie di asserite illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia della propria offerta con riguardo sia a profili procedimentali (tempi; modalità; soggetto operante) che contenutistici.
Di contro s’osserva che – premesso che l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, prevede al comma 5 un’unica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come era in precedenza in vigenza del d.lgs. 163/06 – la stazione appaltante non solo ha rispettato l’unico termine ex lege vincolante, ma ha altresì attivato in via facoltativa un ulteriore livello di contraddittorio, in ogni caso di per sé e cumulativamente da stimarsi idoneo alla finalità partecipativo-defensionali cui tali termini rispondono, anche in considerazione della posizione soggettiva di aggiudicatario uscente rivestito dall’odierno ricorrente. Tali rilievi, oggettivi e soggettivi, rendono privi di fondamento anche i motivi di doglianza relativi alle modalità di gestione procedimentale (presenza di ulteriori soggetti, genericità delle contestazioni e verbalizzazione delle operazioni) in relazione all’esaustività delle richieste ed alla puntualità dei rilievi in questione. Parimenti infondato è il rilievo afferente ( l’asserita) incompetenza atteso che – premessa la piena operatività del meccanismo sostitutorio in siffatte evenienze – il nuovo RUP, in linea con il ruolo procedimentale affidatogli e la compresenza tecnica della commissione di gara, risulta fornito dei requisiti e delle competenze professionali a tal fine richieste.
Per altro verso e quanto ai profili contenutici del contestato giudizio di anomalia, vanno premessi i pacifici principi di diritto per cui, da un alto, il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una pubblica gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, sicché il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A., sotto i profili suindicati, ma non può procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un’indebita invasione della sfera propria dell’Amministrazione; e dall’altro, il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira quindi a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’Amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.
Orbene, nel caso di specie, non solo parte ricorrente non offre puntuali e netti elementi idonei ad evidenziare la manifesta illogicità ed evidente irragionevolezza del contestato giudizio – quale unico perimetro entro cui lo stesso risulta scrutinabile in sede giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante, nelle valutazioni di sua competenza, istruttorie o decisorie che siano e neppure può verificare direttamente l’attendibilità delle scelte operate, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo -; ma si limita ad invocare la genericità della motivazione del provvedimento di esclusione sul non condivisibile presupposto per cui la congruità dell’offerta avrebbe dovuto essere compiuta ‘servizio per servizio’, laddove invece esso va calibrato sull’offerta nel suo complesso mirando alla valutazione della sostenibilità e dell’affidabilità della stessa nel suo insieme.
Del pari non si presentano meritevoli di favorevole considerazione le ultime tre doglianze volte a censurare, per un verso, l’aggiudicazione disposta in favore dell’odierna controinteressata (con riguardo al giudizio di congruità sull’offerta di quest’ultima e l’assenza di autorizzazione regionale allo svolgimento dell’attività di gara); e, per altro verso ed in via subordinata, la legittimità della gara per incongruità del prezzo a base d’asta e mancata suddivisone in lotti.
Di contro s’osserva che trattasi di censure inammissibili in quanto, da un lato, la conclamata esclusione della ricorrente la rende priva di legittimazione a contestare le determinazioni dell’Amministrazione inerenti all’aggiudicazione in favore dell’odierna parte controinteressato (la cui offerta peraltro non era ex lege anomala); dall’altro in quanto inidonee ad impedire la compiuta partecipazione anche della stessa ricorrente alla procedura de qua.
Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare accoglimento e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della peculiarità connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti“.
Questo è il dispositivo. Le motivazioni saranno disponibili entro trenta giorni.
Al momento Leone Rosso non si è espressa in relazione a un possibile ricorso avverso questa sentenza.

Pubblicato / aggiornato il 15/05/2017 alle 12:00
Categoria: Salute