Possibile sospendere il pagamento dei mutui agricoli sottoscritti con Finaosta
Ciò a seguito dell’approvazione, nella seduta del Consiglio regionale del 21 giugno 2017, della legge 23 giugno 2017, n. 8 Disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, entrata in vigore il 29 giugno 2017, il cui articolo 5 prevede tale possibilità.
La sospensione è concessa, previa istanza da presentare a FINAOSTA entro il 31 luglio, sulle rate dei mutui stipulati entro la data del 31 maggio 2017 in scadenza dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018.
Per le imprese agricole e agrituristiche, l’agevolazione derivante dalla sospensione delle rate sarà concessa in regime de minimis, ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. In tali casi, i richiedenti sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, dei predetti regolamenti.
Qualora il mutuatario interessato non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati è disposta a condizione che il richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari.
Pubblicato / aggiornato
il 04/07/2017 alle 12:00
Categoria:
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