RicordAosta: 23 giugno
L’organismo raggruppava le rappresentanti delle associazioni e delle commissioni femminili, con il fine di promuovere un programma di iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che impedivano la piena realizzazione della personalità umana e sociale della donna.
Nel 2009, un’ulteriore legge regionale è intervenuta per “riordinare la Consulta regionale per la condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della Consulta regionale per la condizione femminile), che assume la nuova denominazione di Consulta regionale per le pari opportunità, e detta disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità” (art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n°53).
La Consulta regionale per le pari opportunità ha le seguenti funzioni: “a) esprime pareri sui progetti di legge regionali di cui all’articolo 9, comma 1, e formula suggerimenti per l’adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza di genere; b) segnala al Consiglio regionale l’opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative in relazione al mondo femminile; c) cura la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale, segnalando le opportune iniziative e curando l’elaborazione di studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d’Aosta; d) promuove, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull’amministrazione della cosa pubblica, per favorire la preparazione e la presenza femminile nell’amministrazione e nella vita politica; e) formula proposte e suggerimenti al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine all’istituzione di servizi e all’avvio di iniziative che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia; f) sensibilizza partiti, movimenti e gruppi politici, affinché adottino tutte le misure che favoriscano una rappresentanza equilibrata nei loro organismi decisionali; g) favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette negli organismi istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l’attivazione di reti di collegamento, e l’elaborazione e attuazione delle analisi di genere nelle scelte politiche e amministrative; h) cura la raccolta, la diffusione di materiale bibliografico e documentario, la pubblicazione di periodici e volumi, e promuove le tematiche relative alla condizione femminile ed eventi culturali destinati alle donne; i) promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con gli organismi di pari opportunità di altre Regioni; j) svolge attività di informazione e consulenza per le donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l’utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza” (art. 6 della legge del 2009).
Pubblicato / aggiornato
il 22/06/2018 alle 12:00
Categoria:
Cultura
