Il Tar boccia il ricorso contro la Ztl
Il 12 giugno, il Tribunale amministrativo regionale di Aosta aveva analizzato il ricorso presentato da 16 cittadini e commercianti del Comune di Aosta contro il nuovo Regolamento Ztl.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta si è definitivamente pronunciato dichiarando in parte improcedibile il ricorso principale. In particolare per la parte che lamentava la non esclusione dalle limitazioni dei veicoli commerciali adibiti a trasporto delle merci deperibili posto che non tutti i cd. “Padroncini”, ai quali risultava inibito l’accesso alla ZTL, potevano fruire di mezzi idonei per il trasporto delle merce atti a coprire la distanza intercorrente tra gli stalli di sosta messi a disposizione dal Comune e diversi esercizi commerciali da rifornire. Il Tar ha sentenziato che, avendo il Comune modificato il proprio Regolamento inserendo queste categorie fra quelle aventi diritto al contrassegno TR, “risulta essersi inverata una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnativa con conseguente improcedibilità in parte qua”.
Per il resto il ricorso e i motivi aggiunti formulati dai ricorrenti sono stati interamente respinti. Sostanzialmente perché “la giurisprudenza ha sottolineato che non si ha violazione degli artt. 16 e 41 Cost. ogni qual volta vi sia un collegamento tra le misure restrittive della circolazione stradale e un interesse di rilievo costituzionale o comunque fondamentale per le persone quali non solo e sicuramente la sicurezza e la sanità, ma anche l’ambiente e il paesaggio”.
Riguardo all’assimilazione del costo di transito e sosta a un tributo improprio, il Tar ha sentenziato: “è orientamento giurisprudenziale condiviso quello secondo il quale il pagamento per la sosta del veicolo o per l’accesso alle zone a traffico limitato non si può accomunare ad un tributo o ad una prestazione patrimoniale imposta, quanto, piuttosto, ad una sorta di corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative, con la conseguenza che tale corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che sono ritenuti indispensabili affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta, e ciò esclude che si applichino i principi garantistici desumibili dagli artt. 23 e 53 Cost.”.
Le spese del giudizio sono state compensate tra tutte le parti in causa.
Pubblicato / aggiornato
il 25/06/2018 alle 12:00
Categoria:
Politica e Amministrazione
