RicordAosta: 3 agosto
Come si leggeva nell’articolo 1 della legge citata, “è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo ed alle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea“; i prodotti contigentati cui faceva riferimento il testo della norma erano principalmente zucchero, caffé, thè, birra, benzina e semi di soia.
La legge del 1949, di matrice nazionale, fu criticata dal giornale Il Monitore Valdostano, che accusava il presidente della Giunta regionale di “infame baratto”; si tenga infatti presente che, già il Decreto luogoteneziale 546 nel 1945, e poi lo Statuto speciale della Valle d’Aosta prevedevano: “Il territorio della Valle d’Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca“. Tuttvia, la legge in esame, al già citato articolo 1 aggiungeva che, il testo normativo, era da applicare “in attesa che sia attuato il regime di zona, franca previsto per il territorio della Valle d’Aosta“.
Pubblicato / aggiornato
il 02/08/2018 alle 12:00
Categoria:
Cultura
