Vai al contenuto

Novità per gli educatori professionali socio-pedagogici

Novità per gli educatori professionali socio-pedagogici

La legge n. 205/17 ha disciplinato la qualifica di educatore professionale e, in via transitoria, ha previsto le modalità con cui è possibile regolarizzare la posizione di coloro che già lavorano come educatori o comunque hanno già maturato esperienza professionale.

In pratica, chi possiede già una laurea almeno triennale in scienze dell’educazione risulta per legge già abilitato all’esercizio della professione, mentre coloro che svolgono la professione da almeno 3 anni, ad esempio nel privato, senza essere laureati, hanno l’obbligo di colmare l’assenza del titolo partecipando a un corso intensivo di formazione, per un totale di 60 crediti formativi universitari nelle discipline socio-psico-pedagogiche.
Inoltre, in via transitoria fino all’anno 2020, hanno la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, anche coloro che siano in possesso di un diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02. Allo stesso pari, possono acquisire tale qualifica anche gli educatori già di ruolo presso Convitto anche se non avessero né la laurea né il diploma magistrale.
La Legge, al comma 598, stabilisce che non sono tenuti a tale obbligo e acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, gli educatori che alla data del 01/01/2018 siano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che abbiano età anagrafica superiore a 50 anni e almeno 10 anni di servizio oppure abbiano almeno 20 anni di servizio, indipendentemente dall’età anagrafica.

Pubblicato / aggiornato il 25/08/2018 alle 12:00
Visualizzato volte

Categoria: Economia e Lavoro