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Pronto lo schema di regolamento comunale contro l’azzardopatia

Pronto lo schema di regolamento comunale contro l’azzardopatia Gioco d'azzardo

Lo schema di regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco è stato approvato, martedì 9 ottobre, dal Consiglio di amministrazione del Celva.

È ora a disposizione di tutti i Comuni valdostani per disciplinare le modalità di apertura e gestione di sale giochi e le modalità di installazione ed uso di apparecchi per giochi da intrattenimento e di abilità.
Destinatarie dell’attività regolamentativa dei Comuni saranno le attività commerciali, i circoli privati, gli esercizi di intrattenimento e pubblici e gli esercizi per i quali occorre il titolo abilitativo all’esercizio di giochi leciti, in conformità a quanto previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e dalla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico”.
Il regolamento tipo nasce dalla consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della comunità, volto a limitare l’uso degli apparecchi da gioco d’azzardo leciti, promuovendo i comportamenti virtuosi e gli stili di vita sani e recepisce gli allarmi riferiti alla piaga del gioco d’azzardo patologico (GAP).
In particolare, individua in otto ore giornaliere l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, con una previsione identica su tutto il territorio, al fine di evitare un trasferimento di giocatori da un Comune all’altro: dalle 9:30 alle 11:30, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 24 di tutti i giorni, compresi i festivi. Inoltre, per l’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di sale giochi e spazi per il gioco, è prevista la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Tale previsione è volta all’accertamento, da parte dei Comuni, della sussistenza dei requisiti fissati dalla legge regionale per l’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco: distanza non inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture culturali, ricreative o sportive, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per minori e altri luoghi sensibili che la Giunta comunale può ulteriormente individuare.


 

Pubblicato / aggiornato il 10/10/2018 alle 12:00
Categoria: Archivio Articoli