Alloggiati web: la Questura ricorda l’obbligo di registrazione dei turisti in appartamento
In particolare, l’art. 19 bis è intervenuto a chiarire l’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione e comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, così come stabilito dall’art. 109 Tulps.
Gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sub locatori che affittano immobili o parte di essi con contratti di durata inferiore ai 30 giorni.
L’obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati si rivolge a una variegata platea che ricomprende non solo gli operatori economici del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti impegnati nelle attività turistico-ricettive di natura para ed extra alberghiera. Sfuggire a tale dovere comporta la sanzione penale dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206, con eventuale sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività ricettiva e, nel caso di reiterazione di questo illecito, si deve prendere in considerazione quanto previsto dal codice penale in cui è stabilito che il reato continuato è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Accedendo al portale della Questura di Aosta è possibile avvalersi della modulistica che ricomprende tutte le attività soggette all’obbligo dell’art. 109 Tulps, in modo da potersi collegare al sistema Alloggiati Web, in cui attualmente sono registrati 2.634 operatori del composito settore degli esercizi alberghieri e delle strutture ricettive.
Pubblicato / aggiornato
il 27/01/2019 alle 12:00
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