Misure anti-Covid per chi arriva alla Francia
(©Bobine.tv) -
Tunnel del Monte Bianco
Nuove disposizioni sono in vigore per le persone che intendono fare ingresso in Italia e che, nei quattordici giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in Francia e, più precisamente, nelle regioni Auvergne Rhône-Alpes, Corse, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
È obbligatorio comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano. Se il luogo di destinazione finale del soggiorno è la Valle d’Aosta, la comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per mezzo di e-mail, allegando l’Autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e un’Attestazione di essere stati sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo.
Qualora gli interessati non disponessero dell’Attestazione, dopo aver ricevuto la mail dagli stessi, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale trasmetterà i dati di tali soggetti agli operatori del 118 per l’esecuzione del tampone naso-faringeo.
Risultano esenti dalle soprascritte obbligazioni:
- chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- il personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- i funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
- gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Per informazioni, contattare il numero verde: 800 122 121
L’obbligo di effettuare il tampone, come da ordinanza ministeriale emanata il 12 agosto 2020, resta valido per chi rientra da: Croazia, Grecia, Malta e Spagna.
È possibile consultare sul sito della Farnesina ogni aggiornamento alle misure previste.
Pubblicato / aggiornato
il 26/09/2020 alle 18:28
Categoria:
Salute