Cisl, Uil e Savt: scontro non solo nelle aule giudiziarie
(©Laura Agostino per bobine.tv) -
La conferenza stampa del Savt del 27 luglio 2022
La vicenda è quella dell’azione legale del Savt contro l’Istituto musicale, per aver istituito una banca del tempo durante il periodo emergenziale. L’ente era stato accusato di comportamento antisindacale, poiché non aveva permesso al Savt di operare in difesa dei lavoratori.
La causa era stata discussa di fronte al giudice del lavoro e si era chiusa con una conciliazione, nella quale l’Istituto era stato condannato a pagare le spese di giudizio. Le altre organizzazioni sindacali si erano costituite a sostegno dell’Istituto musicale. Il giudice tuttavia non aveva accolto la loro richiesta e aveva respinto la loro istanza di pagamento dele spese.
I sindacati si erano dunque rivolti al giudice ordinario del Tribunale di Aosta, opponendosi alla conciliazione. Erano risultate soccombenti e avevano allora promosso un ricorso in Corte d’appello. In questa sede, le loro ragioni sono state riconosciute e il Savt è stato condannato al pagamento delle spese di lite di tutti i procedimenti, per una spesa pari a 5.030 euro.
«Non condividiamo la motivazione – ha detto il segretario generale Claudio Albertinelli in un incontro con la stampa svoltosi il 27 luglio 2022 – e sinora abbiamo taciuto di fronte ai reiterati attacchi delle altre organizzazioni sindacali, iniziate da due anni». Ha poi aggiunto: «il nostro messaggio è chiaro: onoriamo la sentenza e paghiamo le spese. Chi pensa però di usare questa sentenza in modo strumentale per metterci fuori da qualsiasi tavolo, ci vedrà difenderci sino all’ultimo grado di giudizio. La sentenza non mette in discussione in alcun modo l’operatività del Savt».
Il sindacato sta valutando se presentare un ricorso alla Corte di Cassazione.
In relazione alla frase: “Il Savt non è il sindacato delle minoranze linguistiche”, contenuta nella sentenza, Albertinelli ha sostenuto che equivale a negare l’evidenza. «Qui si cerca di ignorare non solo il nostro Statuto ma una norma costituzionale».
Nei confronti degli altri sindacati, Albertinelli ha detto: «abbiamo collaborato per cinquant’anni e ora non vorrebbero più riconoscere il nostro ruolo, quando in tanti settori siamo il sindacato più rappresentativo?».
Sulla vicenda, il sindacato intende investire le istituzioni perché «pare che ciò che è stato scritto del Savt sia un modo per mettere in discussione il sistema dell’autonomia valdostana».
La presa di posizione di Union valdôtaine
Union valdôtaine ha preso posizione sul tema in questi termini: «Il y a à peu près un an, le SAVT avait intenté une action à l’encontre du Conservatoire de la Vallée d’Aoste devant le Tribunal d’Aoste, en l’accusant d’avoir appliquée la Banque d’Heures de manière forcée, d’avoir interrompu les négociations et institué une table distincte pour le seul SAVT, de ne pas l’avoir admis aux négociations sur le système d’évaluation du personnel administratif, de ne pas lui avoir transmis des documents malgré une instance régulière d’accès, d’avoir établi un accord sur l’évaluation des performances du personnel administratif malgré les exceptions procédurales faites par le SAVT et d’avoir interrompu les négociations pour la rédaction du contrat complémentaire d’entreprise.
Comparaissant devant le tribunal, le Conservatoire avait contesté le fondement des réclamations, demandant leur rejet. Les autres syndicats – UIL FPL VdA, CISL FP VdA et FP CGIL VdA – étaient intervenus, spontanément, en adhérant à la défense du Conservatoire.
Lors de l’audience du 14 juillet 2021, les deux parties impliquées avaient accepté la proposition de conciliation du juge de convocation séparée du SAVT et, en ce qui concernait la question de la Banque d’Heures, ils avaient demandé de déclarer la cessation de l’objet du litige. Le Conservatoire aurait donc dû rembourser les frais au profit du SAVT. Mais les Syndicats concernés se sont opposés, le SAVT s’est constitué en demandant le rejet et le Conservatoire n’a pas payé. Le 21 février de cette année la Cour rejette cette opposition et condamne les Syndicats opposants au paiement des frais du jugement d’opposition en faveur du SAVT.
À ce point, UIL FPL VdA et CISL FP VdA (pas FP CGIL VdA) font appel et le troisième et décisif motif de recours, qui a été jugé fondé par la Cour d’appel de Turin, est la dénonciation de «la nullité de la sentence contestée pour omission de statuer sur l’exception d’absence de légitimité du SAVT à agir ex art. 28 L. 300/1970 en raison de l’absence de l’exigence de représentativité au niveau national, puisque le SAVT ne serait même pas une Association Syndicale formée entre travailleurs appartenant à une minorité linguistique présente dans la Région Vallée d’Aoste».
Nous n’entrons pas dans le fond du litige législatif mais nous considérons comme très graves ces déclarations qui, en minimisant l’importance du Savt – le syndicat le plus représentatif de la Vallée d’Aoste dans le secteur public – en pratique constituent une grave menace pour notre autonomie parce qu’elles nient l’existence même de notre particularisme linguistique et culturel».
La risposta di Cisl e Uil
Le Organizzazioni sindacali CISL FP e UIL FPL, con una nota diffusa giovedì 28 luglio 2022, fornisce la propria ricostruzione della vicenda giudiziaria: «Con ricorso, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/70, del 25 maggio 2021 il Savt ha adito il Tribunale di Aosta avverso l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, formulando le proprie conclusioni, tra cui di dichiarare inefficace l’accordo in ordine al sistema di valutazione del personale dipendente sottoscritto in data 14/5/2021 dalle parti sindacali (FP CGIL VdA, CISL FP VdA e UIL FPL VdA) e datoriale e di convocare le OOSS al fine di celebrare nuovamente in modo congiunto l’incontro di trattativa in merito alla definizione del sistema di valutazione del personale dipendente.
Venute a conoscenza dell’instaurato procedimento, ove, come visto, si assumeva da parte del Savt il proprio diritto ad obbligarle a sedere al medesimo tavolo delle trattative con l’Istituto Musicale Pareggiato, e l’inefficacia dell’accordo in ordine al sistema di valutazione del personale dipendente sottoscritto in data 14/5/2021, le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA sono intervenute quali litis consorti nel procedimento ex art. 28 della legge n. 300/70, contestando quanto dedotto dal SAVT e la sua legittimazione, e chiedendo il rigetto con rifusione delle spese.
All’udienza del 14 luglio 2021, esperito dal Giudice tentativo di conciliazione, il Savt e l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta hanno accettato la proposta conciliativa di convocazione separata del Savt da parte dell’Istituto in una seduta per discutere della banca ore e hanno dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, di cui le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA hanno potuto solo prendere atto, considerato che le domande formulate in loro danno venivano rinunciate dal Savt.
A fronte della cessazione della materia del contendere le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA hanno chiesto la condanna del Savt alle spese sulla base della soccombenza virtuale, il Savt quella dell’Istituto e l’Istituto la compensazione delle stesse.
Con decreto in data 14 luglio 2021 il Giudice, sostenendo che l’Istituto avrebbe dovuto concedere al Savt l’accesso agli atti senza alcuna ulteriore motivazione nonostante le fondate contestazioni ed eccezioni anche di inammissibilità e di carenza di legittimazione ad agire formulate anche dall’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, peraltro comprovate documentalmente, ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese in favore del SAVT. In relazione, invece, alle federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA il Giudice ha affermato che “la particolarità della vicenda processuale e non impone l’integrale compensazione delle medesime spese processuali”.
Avverso il decreto hanno proposto opposizione avanti al Tribunale di Aosta le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA con ricorso del 29 luglio 2021, instaurando procedimento in cui si è costituito, peraltro tardivamente, il solo Savt.
Con sentenza n. 1/2022 pubblicata in data 21 febbraio 2022 il Tribunale di Aosta in composizione monocratica difforme, senza pronunciarsi sui motivi di opposizione formulati dalle federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA, ha statuito quanto segue: “rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della resistente Savt delle spese del giudizio di opposizione …”.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto gravame avanti alla Corte d’Appello di Torino le sole federazioni UIL FPL VdA e CISL FP VdA, avendo statuito FP CGIL VdA di astenersi per motivi economici.
Con sentenza n. 385/2022 pubblicata il 22 luglio 2022 la Corte d’Appello di Torino in accoglimento dell’appello ha condannato il Savt a rimborsare alle federazioni UIL FPL VdA e CISL FP VdA le spese di entrambe le fasi del giudizio di primo grado, nonché quelle dell’appello.
La motivazione è che, come sostenuto dalle appellanti, il Savt non svolgendo attività sindacale su gran parte del territorio italiano non era legittimato ad agire ex art. 28 della legge n. 300/70. A fronte poi della tesi del Savt che sarebbe stato legittimato ai sensi della legge 482/1999, dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta, del D.Lgs. n. 430/1989 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto sindacato di minoranza linguistica, la Corte, dopo aver dato atto che nessuna di dette norme contiene disposizioni in materia processuale civilistica, ha evidenziato che, per come emerge dal medesimo statuto del Savt che prescrive la facoltà di iscriversi a tutte le persone anche se non residenti o operanti in Valle d’Aosta, lo stesso non integra un’associazione sindacale tra lavoratori appartenenti alla minoranza linguistica».
Secondo Cisl e Uil emergono due circostanze: «Le federazioni UIL FPL VdA, CISL FP VdA e FP CGIL VdA non si sono allineate a tutte le difese dell’Istituto ma si sono semplicemente trovate, proprio malgrado, costrette ad intervenire nel giudizio instaurato dal SAVT solo per difendersi dall’infondato ed illegittimo tentativo da parte di questi di ledere la loro libertà sindacale costituzionalmente garantita ed in particolare di vederle condannare a svolgere le trattative in modo congiunto con lui e di far dichiarare inefficace un accordo da loro sottoscritto con l’Istituto Musicale nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati; diversamente, d’altronde, non avrebbero ottenuto una refusione delle spese; il Savt non è legittimato ad azionare procedimenti per comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/70 e, per come emerge dal suo stesso statuto, non è sindacato di minoranza linguistica».
Il comunicato dell’Union
Cisl e Uil sostengono che il comunicato rilasciato dall’Union Valdotaine in data 26 luglio 2022 risulta del tutto fuori luogo, oltre che manifestamente errato: «È fuori luogo, considerato che, come le Federazioni UIL FPL VdA e CISL FP VdA, tra le cui fila militanti numerosi simpatizzanti di ogni forza politica tra cui l’Union Valdotaine, non si sono mai fatte lecito di effettuare comunicati stampa sulle decisioni assunte dal movimento in relazione alle proprie alleanze o meno e/o a diatribe con altri partiti, così l’Union Valdotaine, da cui mai, a fronte della serietà sinora mostrata, si sarebbero aspettate un tale intervento, dovrebbe limitarsi ad occuparsi delle vicende politiche. Peraltro, purtroppo la circostanza non ha stupito considerato che le Federazioni UIL FPL VdA e CISL FP VdA e la confederazione UIL si sono trovate da ultimo costrette ad adire il Tribunale di Aosta contro la Regione a fronte delle dichiarazioni rilasciate dal suo Presidente, che non comprendeva l’avvio della stato di agitazione a fronte dell’omessa partecipazione della UIL finanche ad una seduta dallo stesso convocata per il giorno 17 maggio 2022, nonostante nella realtà a detto incontro avessero presenziato ben due rappresentanti della UIL, ed il Tribunale con decreto del 26 luglio 2022, preso atto dell’eliminazione del comunicato del Presidente e della pubblicazione dell’asserito errore, ha condannato la Regione alla refusione delle spese per comportamento antisindacale. Peraltro nel citato procedimento nell’interesse di tutti i sindacati vi è stato anche l’impegno della Regione a rilasciare due credenziali di accesso alla bacheca sindacale per ciascun sindacato ed a dare tempestivo riscontro alle istanze sindacali che verranno formulate.
È errato considerato che la Corte d’Appello di Torino non ha in alcun modo posto in discussione l’esistenza del particolarismo linguistico e culturale della Valle d’Aosta e tanto meno la sua autonomia, mentre si è semplicemente limitata ad accertare correttamente come il SAVT non possa agire ai sensi dell’art.28 della legge n. 300/70 e nulla di più».
La conferenza stampa del Savt
Visto quanto emerge dal nostro sito, le Federazioni UIL FPL VdA e CISL FP VdA rilevano come «gli attacchi provengano dal Savt, prova ne è che si sono dovute costituire in giudizio per salvaguardare la propria libertà sindacale.
Peraltro, per come sopra già indicato e per come evidenziato dalla Corte d’Appello, lo statuto del Savt non viene ignorato, ma non afferma quanto oggi dallo stesso preteso ovvero di essere sindacato di minoranza linguistica.
Infine si ribadisce come l’autonomia valdostana nulla abbia a che vedere con la vicenda giudiziaria derivata solo ed esclusivamente dalla volontà del Savt, forte di appoggi politici, di imporre le proprie volontà agli altri sindacati e, quindi, ad ogni singolo iscritto ad ogni sigla sindacale: è detto atteggiamento totalitario e di pensiero unico a risultare quanto meno lesivo della storia che ha portato alla conquista dell’autonomia valdostana».
Pubblicato / aggiornato
il 28/07/2022 alle 15:55
Categoria:
Economia e Lavoro