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Rassemblement valdôtain: si sperimentino zone franche d’intesa con lo Stato

Il gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain, giovedì 12 ottobre 2023, ha presentato la proposta di legge depositata in Consiglio Valle il giorno prima e finalizzata a essere, dopo la sua eventuale approvazione una proposta di legge da presentare al Parlamento della Repubblica italiana. Reca disposizioni concernente l’istituzione di cone franche urbane e zone franche di montagna.

Ha detto il capogruppo Stefano Aggravi: «A me piace citare un passaggio del relatore allo Statuto della nostra autonomia onorevole Lussu, che disse che l’attuazione di questa concessione (parlava dell’articolo 14) deve affrontare e risolvere una serie di difficoltà che sono lungi dall’essere semplici.
Quando si parla di zona franca, soprattutto oggi, non è una tematica che si può liquidare in maniera semplice.
Il punto di partenza è di cercare di dare un elemento operativo e pratico a quello su cui ultimamente si sta parlando. L’articolo 14 sappiamo che ha una componente che possiamo dire essere vetusta perché le dogane hanno subito, dal ’48 a oggi, notevoli evoluzioni e la vera linea doganale è su Paesi che non sono contigui o non sono prossimi.
Con questa proposta, cerchiamo di mettere in chiave moderna l’istituto delle zone franche. Vogliamo ragionare in ottica di coesione economica, sociale e territoriale sulle zone rurali di montagna e sui territori di transizione industriale e quelli che presentano gravi permanenti svantaggi.
La nostra proposta è funzionale ad aprire un interlocuzione formale con lo Stato
».

Si tratterebbe dunque di mettere in atto una sperimentazione nell’arco auspicato di 8/10 anni, in zone selezionate sulla base di criteri definiti e assegnando una dotazione economica annuale quantificata in 30 milioni. «È ovvio che ci deve essere prima di tutto volontà politica – ha proseguito Aggravi -. Bisognerà vedere, dall’altra parte, le realtà che intendono perseguire questo tentativo di uscire dai proclami».

I contenuti della proposta di legge

La proposta di legge si compone di n. 8 articoli.

L’articolo 1 ne definisce finalità e principi richiamando le fonti normative europea e costituzionale nonché quelle dello Statuto speciale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

L’articolo 2 identifica l’ambito di applicazione della legge ai fini dell’individuazione delle zone franche urbane e delle zone franche di montagna nei territori dei Comuni della Valle d’Aosta.

L’articolo 3 dispone le modalità di individuazione dei territori interessati per mezzo di decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale allo sviluppo economico sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 4 individua le caratteristiche dei benefici in termini esenzione dalle imposte sui redditi, dall’imposta regionale sulle attività produttive, dalle imposte municipali proprie, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L’articolo 5 disciplina le modalità di applicazione delle aliquote IVA agevolate e diversificate previa definizione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’articolo 6 identifica i beneficiari delle misure previste dalla presente proposta di legge.

L’articolo 7 reca la norma finanziaria. L’articolo 8 individua le disposizioni finali.

Cartella stampa – CS 12OCT23

Art. 1 (Finalità e principi)

La presente legge reca disposizioni concernenti l’istituzione di zone franche urbane e zone franche di montagna in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Essa è adottata in considerazione del disposto degli articoli 44, 117 commi 2 e 3 e 119 della Costituzione, nonché dell’articolo 14 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste.

La presente legge è redatta in conformità alle previsioni dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale delle zone rurali, dei territori di montagna, di quelli interessati da transizione industriale, nonché di quelli che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Ai fini dell’individuazione delle zone franche urbane si considerano le aree particolarmente svantaggiate nell’ambito dei territori dei Comuni della Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale quali, ad esempio, la desertificazione commerciale, la delocalizzazione o chiusura di attività economiche e produttive importanti insistenti sul territorio di riferimento.

Ai fini dell’individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori di Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 650 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra di 650 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre inferiore a 5 mila abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell’andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 3 (Individuazione dei territori)

L’individuazione dei territori di cui all’articolo 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore

regionale allo sviluppo economico sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Caratteristiche dei benefici:

Art. 4 (Caratteristiche dei benefici)

  • (1)  esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 e per ciascun periodo d’imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca di cui all’articolo 2;
  • (2)  esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
  • (3)  esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall’anno 2025 e fino all’anno 2030 per gli immobili siti nelle zone franche, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio delle nuove attività economiche;
  • (4)  esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca.

Art. 5 (Aliquote IVA)

Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l’aliquota IVA tempo per tempo vigente.

Le modalità di applicazione del comma 1 saranno definite annualmente dalla Regione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art. 6 (Beneficiari)

Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca antecedentemente al 1° gennaio 2025.

Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste nelle zone franche di cui all’articolo 2 la sede legale e operativa della loro attività.

Le attività devono essere ubicate oltre i 650 metri sul livello del mare.

Art. 7 (Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo dovuto dalla Regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminato dall’articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 8 (Disposizioni finali)

Al termine dei periodi di imposta relativi ai benefici statuiti dall’articolo 4, lo Stato e la Regione valutano il livello di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dei territori individuati ai sensi dell’articolo 3.

La valutazione condotta ai sensi del comma 1 è funzionale a prorogare, implementare o terminare i benefici di cui all’articolo 4.

Lo Stato e la Regione si impegnano ad interloquire annualmente sullo stato di applicazione della presente legge a partire dalla sua entrata in vigore.

Pubblicato / aggiornato il 12/10/2023 alle 16:30
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Categoria: Politica e Amministrazione / Video