Iniziative contro il decreto sicurezza
Place des Franchises ad Aosta
Contro il decreto sicurezza, in Valle d’Aosta sono state organizzate manifestazioni di protesta.
19 ottobre 2024
Sabato 19 ottobre un presidio ad Aosta, in place des Franchises a partire dalle ore 15, permetterà di difendere la libertà di espressione nel nostro Paese, approdato al Senato.
L’iniziativa è anche per esprimere sostegno al popolo palestinese.
La manifestazione è organizzata da Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista e BDS VDA.
25 settembre 2024
Mercoledì 25 settembre 2024, in Place des Franchises ad Aosta, si è svolto un presidio in concomitanza con la discussione al Senato del ddl 1660, noto come decreto sicurezza. Gli organizzatori hanno inteso opporsi a una norma che, a loro parere, ha minato i diritti fondamentali della democrazia, come quello di manifestare pacificamente e senza armi, sancito dall’articolo 17 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Il Governo, secondo quanto affermato dal Comitato, ha risposto al dissenso introducendo nuovi reati penali che prevedono pene carcerarie. Tra i punti contestati vi è stata la previsione del carcere per chi blocca una strada o occupa edifici privati. Ciò ha significato, secondo i promotori del presidio, che lavoratori che occupano una fabbrica per evitarne lo smantellamento rischiano il carcere, così come chi organizza un picchetto o rallenta il traffico. Inoltre, il decreto ha introdotto norme che colpirebbero le madri detenute con figli sotto l’anno di età e la resistenza passiva.
Il Comitato ha sostenuto che queste misure potrebbero peggiorare le condizioni delle carceri italiane, denunciando che i detenuti potrebbero essere spinti a gesti estremi. Tra le norme considerate più disumane c’è stata quella che nega ai migranti privi di permesso di soggiorno il diritto di comunicare con i propri cari rimasti nei Paesi di origine tramite telefono cellulare.
La gravità delle misure proposte, ha concluso il Comitato, ha richiesto un’informazione continua e diffusa, affinché la cittadinanza fosse consapevole del danno che l’approvazione di questa legge potrebbe arrecare alla democrazia.
L’evento è stato organizzato da Francesco Lucat, a nome del Comitato organizzatore, con la partecipazione di Cgil, UIL, PCI, A.N.P.I., Potere al Popolo, Risorgimento socialista, Rifondazione comunista e Valle d’Aosta Aperta.
Una delegazione della Cisl Valle d’Aosta ha partecipato al sit-in organizzato da Cisl, che si è svolto mercoledì 2 ottobre 2024 alle 10, in piazza Vidoni a Roma. L’obiettivo dell’iniziativa è stato chiedere a tutti i gruppi parlamentari del Senato di ricevere una delegazione del sindacato per discutere delle modifiche necessarie al ddl.
Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, ha espresso forte preoccupazione per i contenuti del disegno di legge. La sua critica principale ha riguardato l’inasprimento delle sanzioni per i blocchi stradali durante manifestazioni sindacali, che potrebbero trasformarsi da sanzioni pecuniarie a pene detentive. Secondo Sbarra, questa misura potrebbe compromettere il diritto costituzionale di manifestare pacificamente.
La Cisl ha ribadito che, pur riconoscendo l’importanza della tutela dell’ordine pubblico e della protezione dei beni, questi principi devono essere bilanciati con la garanzia della libertà di manifestare. Il sindacato ha auspicato che il Parlamento accogliesse le istanze della Cisl, che rappresenta la voce di tanti uomini e donne colpiti dalle crisi industriali, dalla cassa integrazione, dalle minacce di licenziamento e dalla crisi economica e sociale che affligge il Paese.
Testo del DDL 1660 della camera dei deputati.
Articolo 8 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.
L’articolo in esame interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall’altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato. In particolare, il comma 1 introduce l’articolo 634-bis del codice penale, rubricato « Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui ». Si tratta di un delitto – perseguibile a querela della persona offesa – volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La pena prevista è quella della reclu- sione da due a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato, nonché colui che – fuori dei casi di concorso nel reato – si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occu- pazione.
Invece, non è punibile l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo vigente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l’autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell’articolo 633 del codice penale – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta l’onere di redigere il verbale delle attività svolte – dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio – e di consegnarne copia alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.
Il verbale deve essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta.
Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia. Infine, si prevede che copia dell’ordinanza e del decreto di reintegrazione nel possesso debba essere immediatamente notificata all’occupante.
Articolo 11 Modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada.
L’articolo in esame interviene sul decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante «Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione ».
In particolare, viene modificato l’articolo 1-bis, che sanziona amministrativamente colui che impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo; l’illecito amministrativo viene elevato a delitto ed esteso, nell’applicazione, anche ai casi di blocco di strada ferrata.
In sostituzione del secondo periodo, viene inserita un’aggravante speciale ad effetto speciale per l’ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, gra- duando il trattamento sanzionatorio (da sei mesi a due anni di reclusione) in rapporto a quello previsto per l’ipotesi base, punita con pena alternativa della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro.
Articolo 12 – Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
L’articolo in esame modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione della pena.
In particolare, il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno viene reso facoltativo (attualmente è previsto come obbligatorio, salva la possi- bilità di disporre, in alternativa al differimento, la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354). In tal modo tale ipotesi viene allineata a quella – già prevista in termini di rinvio facoltativo – della madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni. Tra le due fattispecie viene conservata comunque una rilevante differenza: ove infatti l’esecuzione della pena non possa essere in concreto differita dall’autorità giudiziaria competente – fattispecie che può verificarsi solo se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commis- sione di ulteriori delitti – per l’ipotesi della madre con figlio tra uno e tre anni viene disposto che l’esecuzione « possa » avvenire, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario « ordinario » (come è attualmente previsto), anche presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Si prevede che invece, nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove l’esecuzione della pena non possa essere differita per le eccezionali ragioni sopra richiamate, l’esecuzione « debba » sempre e comunque avvenire presso gli istituti a custodia attenuata, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari (case di arresto e di reclusione).
Pubblicato / aggiornato
il 25/09/2024 alle 11:06
Categoria:
Politica e Amministrazione