La FP Cgil contro i tagli alle pensioni pubbliche
(©Angelo Musumarra per bobine.tv) -
Igor De Belli, segretario regionale FP Cgil e Sara Desandré, direttore del patronato Inca Cgil di Aosta durante l'assemblea con i lavoratori del comparto unico
C’erano oltre un centinaio di lavoratori della Regione e del comparto unico, nel pomeriggio di martedì 1° aprile 2025, all’Assemblea convocata dalla FP Cgil nel salone della sede aostana, dove il segretario regionale, Igor De Belli e il direttore del patronato Inca Cgil di Aosta, Sara Desandré, hanno spiegato le nuove disposizioni in materia previdenziale (pensioni pubbliche) introdotte dalla legge nazionale di bilancio 207 del 2024, con le conseguenti implicazioni sul Pubblico impiego e, in particolar modo, sull’abolizione del collocamento a riposo d’ufficio.
Da quest’anno, i lavoratori che intendono accedere alla pensione anticipata dovranno comunque arrivare a 42 anni e dieci mesi di contributi delle diverse casse pubbliche, Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, valore che per le donne scende di un anno, ma dovranno anche rispettare l’incremento di tre mesi per chi ha perfezionato il requisito entro il 2024, che sale a quattro per chi lo raggiunge nel 2025, a cinque nel 2026, a sette nel 2027 e a nove nel 2028.
«L’inganno di questa legge che ha rimodulato la collocazione a riposo – ha criticato Igor De Belli – obbliga alcune persone, che non vogliono modificare il loro iter di pensionamento, a dover rassegnare le dimissioni. Questa una cosa subdola, perché una quota della parte retributiva che avevano all’interno dell’assegno pensionistico, quella maturata fino al 1993, viene riconteggiata con i criteri del 2024, per cui si verifica una perdita vera e propria».
Secondo i calcolate della Cgil, i tagli sulla pensione anticipata vanno, per esempio, ipotizzando un inizio di contribuzione dal 1983, da 927 euro lordi nel caso di una retribuzione di 30mila euro, a 1.545 euro su una retribuzione di 50mila euro, fino a 2.163 euro su una retribuzione di 70mila. I valori crescono sensibilmente con il procedere degli anni di inizio contribuzione, dai 2.645 euro su una retribuzione di 30 euro con inizio nel 1987 fino ai 14.415 euro su una retribuzione da 70mila euro, con inizio contribuzione del 1994.

«Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, che è chiaro e inequivocabile, la previdenza sociale è materia esclusiva dello Stato – ha aggiunto il segretario valdostano della FP Cgil – pensare e immaginare, indipendentemente dalla propria collocazione politica dell’immagine che si ha di questa Amministrazione, che si potesse fare altrimenti rispetto alla legge dello Stato era pura millanteria. Il comportamento di alcune organizzazioni sindacali e di una parte della politica è stato estremamente approssimativo e ha sollevato un vespaio e non era il caso di farlo adesso. Per chiunque sia prossimo alla pensione, l’invito è di passare da un patronato e farsi fare i conteggi, perché magari, con i conteggi esatti, ci potranno essere delle situazioni anche di miglior favore».
«Queste nuove aliquote di rendimento vengono applicate a coloro i quali andranno in pensione con l’anticipata dal 2024 in avanti – ha quindi dettagliato Sara Desandré – con un età contributiva inferiore ai 15 anni al 1995, definendo un calcolo pensionistico degli anni al 31 dicembre 1992. Gli anni antecedenti questa data sono quelli che valgono di più, perché vengono calcolati con un sistema di rendimento più vantaggioso, con una vecchia tabella che è stata sostituita per coloro che invece accedono dal 2024 alla pensione anticipata. Questi nuovi rendimenti sono inferiori rispetto alle aliquote vecchie, ma si sarebbero potuti mantenere accedendo alla pensione di vecchiaia, che nella Pubblica amministrazione si verifica quando si mette il personale a riposo d’ufficio per limiti di età. L’inghippo sta nel fatto che la legge di bilancio 2024 sosteneva che nel caso in cui il lavoratore, anche accedendo alla pensione anticipata, fosse stato collocato a riposo d’ufficio, avrebbe comunque mantenuto le tabelle vecchie, quindi più favorevoli. In realtà il collocamento d’ufficio per limiti di servizio era una facoltà dell’Amministrazione pubblica ed anche in Regione non avviene più. Chi accede alla pensione anticipata non viene collocato a riposo per limiti di servizio, ma deve dare le dimissioni con la conseguenza dell’applicazione delle tabelle più più sfavorevoli e con il Tfr/Tfs che viene erogato dopo due anni e 90 giorni dalla cessazione, rispetto ai 14 mesi classici. L’articolo 64 della legge regionale del 2010 sosteneva che la Regione dovesse collocare a riposo d’ufficio chi avesse raggiunto i 65 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva, aspetto che nei fatti comunque non esiste più. La legge nazionale delle pensioni è stata quindi modificata dalle due leggi di bilancio con quella del 2025 che è intervenuta anche sul collocamento a riposo d’ufficio, innalzando a 67 anni il limite ordinamentale per tutti, togliendo addirittura la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di farlo invece a 65 anni, quando la persona aveva già raggiunto il diritto alla pensione anticipata».

Su queste modifiche la Cgil ha presentato una serie di ricorsi pilota, al Tribunale di Milano, contro la retroattività della norma e ipotizzando profili di incostituzionalità: «i ricorsi sono stati radicati dalla Funzione pubblica Cgil dall’Flc Cgil che rappresenta il corpo docente [gli insegnanti della scuola pubblica non sono toccati da questo provvedimento, solo quelli delle scuole paritarie, n.d.r], dallo Spi, che rappresenta i nostri pensionati e dall’Inca, che è il patronato – ha raccontato Igor De Belli – sono stati costruiti da un pool di legali con un impianto tale per cercare di incidere all’interno delle incongruità della legge sul tema della perdita e col presupposto di andare a discutere la costituzionalità e la qualità di trattamento, con il meccanismo delle dimissioni che deriva dalle leggi di stabilità del Governo Berlusconi. La Corte costituzionale più volte, e di recente nel 2024, si era espressa in modo categorico sulla disparità di trattamento tra i lavoratori pubblici ed i privati, compresi gli statali. Lo scorso anno sembrava che il Governo volesse metterci una riparazione ma la Ragioneria dello Stato ha stoppato tutta l’operazione ed ha aperto un altro problema grave che va affrontato nelle sedi opportune. Su questi ricorsi c’è molta speranza che non sia una cosa puramente simbolica o politica, perché si apriranno di nuovo delle voragini di contenzioso con lo Stato. Resta una piccola percentuale di lavoratori che ancora ha determinati diritti, ma è proprio piccola rispetto alla platea comprensiva. L’aver fatto questa operazione sul comparto pubblico è stata un’esecrazione perché i risparmi complessivi sulla legge di bilancio complessiva sono stati fatti sulla pelle dei lavoratori pubblici».
«Sappiamo tutti che il bilancio dello Stato è gravato dal debito pubblico – ha concluso Igor De Belli – però bisogna ricordarsi che qualche volta il Governo concede il 15% di Irpef fino a 80mila euro alle partite Iva. Noi non vogliamo gridare contro i lavoratori autonomi, ma in qualche modo sono state messe delle risorse dove potrebbe non essere propriamente necessario. Magari se è la questione è il rilancio dell’economia, non si va dai soliti, visto che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, pagano le loro tasse come legge impone, senza sgarrare di un centesimo».
I chiarimenti delle altre sigle sindacali
Savt FP, Uil Fpl e Conapo, con una nota di venerdì 4 aprile 2025, sono interevnuti sulla quaestione con alcuni chiarimenti.
In particolare scrivono che:
- la modifica della L.R. 22/2010 non è intervenuta sui requisiti utili per poter andare in pensione – che sono materia di carattere previdenziale e, quindi, di esclusiva competenza dello Stato – e che rimangono, pertanto, invariati;
- ad oggi, i dipendenti che hanno maturato o matureranno 41 anni e 10 mesi di anzianità di servizio, se donne, ovvero 42 anni e 10 mesi di anzianità di servizio, se uomini, continuano a poter andare in pensione anticipata (nel 2025, dopo 4 mesi di finestra), ossia prima di aver compiuto l’età stabilita dallo Stato per la pensione di vecchiaia: nulla risulta pertanto variato in tal senso a seguito della revisione della L.R. 22/2010;
- così come il Consiglio regionale aveva potuto stabilire liberamente, all’art. 64 della L.R. 22/2010, i casi obbligatori di collocamento a riposo d’ufficio – perché questi rientrano nella potestà legislativa primaria della Regione in materia di lavoro –, altrettanto liberamente, ha ora eliminato l’obbligo, per gli Enti, di collocare a riposo i dipendenti che avessero raggiunto i requisiti contributivi per andare in pensione anticipata senza penalizzazioni: a seguito di tale modifica, i dipendenti che intendano andare in pensione in virtù dell’anzianità di servizio potranno farlo solo se rassegneranno loro le dimissioni;
- l’obbligo di rassegnare le dimissioni per andare in pensione anticipata avrà due conseguenze: una riduzione dell’ammontare della pensione (variabile a seconda dei casi, ma comunque penalizzante) e un ritardo sui tempi di erogazione del trattamento di fine rapporto.
I sindacati si riservano di promuovere ulteriori iniziative a salvaguardia degli interessi dei lavoratori del comparto unico della Valle d’Aosta.
Pubblicato / aggiornato
il 04/04/2025 alle 11:02
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Categoria:
Economia e Lavoro