Referendum 8 e 9 giugno 2025
Saranno 97.805 (dato al 24 maggio 2025) gli elettori chiamati a esprimersi sui 5 quesiti referendari previsti per domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025, dei quali 47.846 maschi e 49.959 femmine. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Potranno recarsi alle urne tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza e che hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (da intendersi domenica 8 giugno).
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 9 giugno.
Per la validità del referendum abrogativo l’art. 75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.
Gli elettori sono chiamati a esprimersi per abrogare (tracciando un segno sul SI) o per mantenere in vigore (tracciando un segno sul NO) i testi di legge relativi a:
Quesito 1 – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?
Quesito 2 – Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?
Quesito 3 – Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?
Quesito 4 – Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?
Quesito 5 – Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?
Il commento al risultato del voto
I cinque referendum non hanno raggiunto il quorum di legge. Mercoledì 11 giugno 2025, questo il commento di Wilma Gaillard, segretario della Cgil Valle d’Aosta: «La campagna referendaria che ci lasciamo alle spalle è stata un’esperienza impegnativa e allo stesso tempo coinvolgente; abbiamo sperimentato un modo diverso di fare sindacato. Tutta la Cgil ha messo in campo le sue forze, adoperandosi per intercettare non solo il maggior numero di lavoratrici e lavoratori, ma per raggiungere tutta la cittadinanza, attraverso un volantinaggio diffuso in tutti i mercati, nei supermercati, nei luoghi di lavoro, agli uffici postali, alle fermate degli autobus, agli ingressi degli ospedali, nei quartieri della città e nelle piazze. Ci siamo confrontati con i cittadini, spiegando le nostre ragioni e ascoltando le loro. Abbiamo cercato di arrivare agli indecisi e ai delusi della politica, sottolineando come attraverso il referendum i cittadini possano diventare protagonisti nelle decisioni politiche che li coinvolgono direttamente, abrogando quelle leggi che rendono il lavoro sempre più povero, precario e meno sicuro, ma anche leggi che rendono il nostro Paese arretrato sul piano dei diritti. Prendiamo atto del risultato, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che l’astensionismo sarebbe stato il nemico più temuto, ma non ci arrendiamo e ripartiamo da quelle 28 mila persone che sono andate a votare. Il nostro lavoro non si conclude qui, anzi, continueremo a confrontarci e a parlare con le lavoratrici, con i lavoratori e tutta l’intera cittadinanza, ma soprattutto con i giovani: bisogna rendere tutti consapevoli che l’esercizio dei propri diritti può avvenire solo attraverso la partecipazione democratica al voto».
Pubblicato / aggiornato
il 11/06/2025 alle 10:37
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