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Stop alle mascherine per i 6/11enni a scuola?

Stop alle mascherine per i 6/11enni a scuola? (©fondazioneveroneri.it) -

Il Tar del Lazio, con propria sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021, ha dichiarato l’illegittimità del Dpcm 3 novembre 2020, in relazione all’obbligo di indossare la mascherina per gli alunni di età compresa fra 6 e 11 anni anche durante le attività statiche e nell’osservanza del distanziamento di almeno un metro.

Il Tar si è pronunciato su sollecitazione dell’Associazione Vaccipiano, che aveva presentato ricorso.

L’articolo 1 del Dpcm, al comma 9 lettera S prevede infatti l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie resporatorie per alunni di età superiore ai 6 anni. Tuttavia, nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, il Cts non aveva consigliato di imporre in modo indiscriminato l’uso delle mascherine a scuola, per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni ma, al contrario – dopo aver richiamato un documento dell’OMS del 21 agosto 2020 – ne aveva condiviso le indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziate per fasce di età, prevedendo che, per i bambini di età compresa fra 6 e 11 anni, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”. E aveva ribadito “che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento”.

Dunque, secondo la Corte (riunitasi in camera di consiglio il 10 febbraio 2021), il Dpcm si è discostato «dalle indicazioni specifiche fornite dal CTS, senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso».

La conclusione è che «Da quanto precede discende la fondatezza anche della censura che ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi». E che «alla luce della fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, ai fini che in questa sede rilevano, va dichiarata l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte oggetto di doglianza, con conseguente esonero dallo scrutinio delle ulteriori censure».

Sulla base di questa sentenza, il Comitato Valdostano per la Tutela dei Diritti Umani e Costituzionali, giovedì 25 febbraio, ha inviato una email alle istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta e alla Sovrintendenza agli studi. La richiesta, a quest’ultima, è di «farsi pioniera, emettendo una circolare informativa alle Istituzioni aventi alunni appartenenti alla fascia di età presa in considerazione dalla sentenza, per far sì che vengano edotti dirigenti, insegnanti e famiglie riguardo a questa importante sentenza e alle sue future implicazioni».

La risposta della sovrintendente Marina Fey è che: «Noi stiamo dando applicazione alle indicazioni che ci sono state dal Ministero, dal Comitato tecnico-scientifico e dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl. Sono dunque questi soggetti che ci devono dire come dobbiamo comportarci a seguito di questa sentenza».

Pubblicato / aggiornato il 25/02/2021 alle 20:06
Categoria: Salute