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La sentenza della Corte di Cassazione su spese dei gruppi consiliari

La sentenza della Corte di Cassazione su spese dei gruppi consiliari
Foto cortedicassazione.it –

Nella notte di giovedì 29 marzo, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza in esito al ricorso contro il giudizio d’appello sui costi dei gruppi del Consiglio Valle.

15 esponenti politici di vari schieramenti erano stati condannati dalla Corte d’appello di Torino dopo l’assoluzione in primo grado di tutti i 27 imputati. I reati andavano dal peculato al finanziamento illecito dei partiti e all’indebita percezione di contributi pubblici mentre le le pene variavano da un massimo di due anni e quattro mesi a un minimo di quattro mesi. Per Carmela Fontana e Raimondo Donzel (Pd), Marco Viérin (Stella alpina) e Leonardo La Torre era scattata anche la sospensione dal ruolo di Consigliere regionale. La Torre si era dimesso nel giro di poche settimane, mentre le dimissioni di Marco Viérin sono state ratificate martedì 27 marzo.
Il procuratore aveva richiesto l’annullamento della sentenza di secondo grado con il rinvio ad altra sezione della Corte d’appelo, sostenendo che fossero stati violati i diritti degli imputati, non ascoltando i testimoni.
Questo il testo del dispositivo di Cassazione: “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Comé Dario e Viérin Marco perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Benin Anacleto in riferimento al reato di peculato di cui al capo d) limitatamente alle somme versategli da Lattanzi diverse da quelle oggetto degli assegni destinati al Palmieri, per mancanza della relativa contestazione; rigetta nel resto il ricorso e dispone a trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per la rideterminazione della pena nei confronti del predetto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lattanzi Massimo in riferimento al reato di peculato di cui capo d) limitatamente alle somme versate al Benin diverse da quelle oggetto degli assegni destinati al Palmieri, per mancanza della relativa contestazione; annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di Lattanzi con riferimento al reato di cui all’art. 7 l.n. 195/1974 di cui al capo d) limitatamente alle somme versate per la trasferta a Roma del 20 marzo 2010 perché estinto per prescrizione; annulla la sentenza impugnata nei confronti del Lattanzi in relazione al reato di cui all’art. 7 l.n. 195/1974 di cui al capo d) con riferimento all’assegno di € 1.500 emesso in data 10 marzo 2011 in favore della Unione democratica di Centro e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul punto nonché per la rideterminazione della pena nei confronti del predetto; rigetta nel resto il ricorso del Lattanzi.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cerise Giuseppe, Chatrian Albert, Louvin Roberto e Morelli Patrizia, in relazione ai reati di cui all’art. 7 l.n. 195/1974 di cui capo t) limitatamente alle somme destinate agli stipendi perché il fatto non sussiste nonché alle somme di cui ai bonifici del 31 marzo 2010 e del 2 luglio 2010 perché estinti per prescrizione; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e dispone tramettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per la rideterminazione della pena nei loro confronti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Fontana Carmela, Donzel Raimondo Davide e Rigo Gianni in relazione ai reati di cui all’art. 7 l.n. 195/1974 loro rispettivamente ascritti ai capi f), l) e m) perché estinti per prescrizione eliminando le relative pene rispettivamente inflitte, nonché in riferimento alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici che esclude. Rigetta nel resto i ricorsi. Ridetermina la pena inflitta a ciascuno dei ricorrenti Fontana, Donzel e Rigo in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione con sospensione condizionale e con interdizione dai pubblici uffici di pari durata.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Zucchi Alberto in relazione al reato di cui all’art. 7 l.n. 195/1974 di cui al capo d) con riferimento all’assegno di € 1.500 emesso in data 10 marzo 2011 in favore della Unione democratica di Centro. Rigetta nel resto il ricorso dello Zucchi e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino per nuovo giudizio in relazione al predetto reato di cui all’art. 7 l.n. 195/1974 e per la rideterminazione della pena.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Millet Ruggero, La Torre Leonardo e Lavoyer Claudio che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di somma di 2.000 € alla Cassa delle Ammende
“.

Pubblicato / aggiornato il 28/03/2018 alle 12:00
Categoria: Cronaca