Vai al contenuto

Tar: respinto il ricorso di Bard sul Bando Borghi

Tar: respinto il ricorso di Bard sul Bando Borghi (©Bobine.tv) -

Martedì 10 maggio 2022, il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Bard contro la sua classificazione al terzo posto per l’assegnazione dei finanziamenti nell’ambito del bando Attrattività dei Borghi, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Bando è finalizzato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati.

L’annuncio del ricorso era stato dato dal Comune, il 24 marzo 2022, con una nota della sindaco Silvana Martino: «In riferimento alla vicenda del Bando Borghi apparsa in questi giorni sugli organi di stampa e trattata in sede di Consiglio regionale nella seduta di questo mercoledì, l’Amministrazione comunale di Bard rende noto di avere proposto, nella giornata di ieri [23 marzo 2022 n.d.r.], ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Valle d’Aosta col fine di chiedere l’annullamento degli atti della procedura regionale, previa la loro sospensione in sede cautelare. L’Amministrazione comunale di Bard si rimette, dunque, all’autorevole sindacato di competenza della Giustizia Amministrativa al fine dell’apprezzamento dei profili d’illegittimità della procedura di selezione condotta dagli organi regionali».

I 20 milioni del Bando erano stati assegnati, dalla specifica Commissione di valutazione nominata dalla Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta, al Comune di Fontainemore per il progetto Fontainemore Borgo alpino. Secondo classificato era il Comune di Arvier. Terzo posto per Bard. Quarto e quinto posto, rispettivamente, per i progetti presentati dai Comuni di Donnas e La Magdeleine.

Successivamente, in autotutela, la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta aveva ritirato l’assegnazione al Comune di Fontainemore per passarla a quello di Arvier.

Nella giornata di giovedì 24 marzo 2022 si era anche appreso che la Procura di Aosta aveva aperto un fascicolo, in capo al sostituto procuratore Luca Ceccanti. Era stato utilizzato il registro degli atti non costituenti notizie di reato, allo scopo di effettuare gli approfondimenti necessari.

Nel corso dell’udienza del 10 maggio, era atteso che il Tar si pronunciasse sulla richiesta di sospensiva. Decisione determinante per il futuro dell’assegnazione dei fondi che, in caso di sospensiva, il Ministero avrebbe con ogni probabilità destinato a finanziare un diverso progetto. Invece il collegio giudicante, presieduto da Silvia La Guardia, ha respinto non solamente la richiesta della misura cautelare ma il ricorso stesso, come appare indicato sul sito interne della Giustizia amministrativa. Si è trattato dunque di una sentenza in forma semplificata, che il Tribunale può emettere quando ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari. Il testo della sentenza è disponibile online. In sintesi, Il Comune censurava la non ammissione della propria proposta “in quanto presentata senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune“. Il Tar ha ritenuto l’esclusione legittima, poiché l’unico atto adottato in tal senso dal Comune di Bard è la deliberazione della Giunta comunale recante ad oggetto “Accordo quadro di cooperazione con Dipartimento di management dell’Università degli studi di Torino per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR” e quindi è “carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune“.

Sulla vicenda, la sindaco Martino ha diffuso una nota, mercoledì 11 maggio: «Le sentenze si rispettano e non si commentano. Se non nelle sedi opportune.
Resta comunque il fatto che, se, da un lato, la delibera adottata dal Comune di Bard non è stata ritenuta sufficiente a supportarne la sua candidatura nell’ambito della Misura del PNRR di interesse, dall’altro lato è fatto evidente che le eccezioni mosse nel ricorso introduttivo presentato dal nostro ente, tutte incentrate su macroscopici vizi dell’originaria procedura selettiva avviata dall’amministrazione regionale e ritenuti dalla stessa Regione potenzialmente “idonei a travolgere l’intera procedura”, l’hanno indotta ad adottare una repentina revoca in autotutela di tutti i relativi provvedimenti istitutivi, presupposti e conseguenti ripiegando su un’individuazione diretta del Comune di Arvier. Se la procedura selettiva fosse stata lineare e le eccezioni mosse dal Comune di Bard fossero state prive del cosiddetto “fumus boni iuris”, che interesse avrebbe avuto la Regione – una volta escluso il Comune di Fontainemore – a revocare l’intera procedura, esponendosi oltremodo, visto peraltro che il Comune di Arvier era secondo in graduatoria?
Vale la pena sottolineare che il TAR, in ragione del suesposto venir meno dell’interesse ad agire del Comune di Bard, non ha ritenuto scrutinabili le censure da noi avanzate nei confronti delle procedure regionali (iter selettivo prima, esercizio del potere di autotutela, modalità di scelta del progetto ultimo selezionato), che quindi non sono state oggetto di giudizio. Il che è cosa ben diversa dall’averle esaminate e dall’averne espresso un giudizio di legittimità. L’aver compensato le spese è peraltro un elemento sintomatico
».

Pubblicato / aggiornato il 11/05/2022 alle 14:00
Visualizzato volte

Categoria: Cronaca