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Sospensione mutui per piccole e medie imprese

Sospensione mutui per piccole e medie imprese

Per le piccole e medie imprese che risultano essere titolari di mutuo con rate in scadenza nel mese di aprile può essere attivata la sospensione ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge 18/2020 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID-19), in corso di conversione in legge.

Il decreto-legge riguarda sia i finanziamenti in essere con le Banche (o altri intermediari finanziari), sia quelli in essere con Finaosta.

Per quanto riguarda i finanziamenti con Finaosta, sotto forma di mutuo, è prevista la possibilità di richiedere la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate non pagate alla data di presentazione della richiesta, in scadenza in una data compresa tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 30 settembre 2020.

Le Imprese possono richiedere la sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale oltre agli oneri accessori.

Per il periodo di dilazione del pagamento, saranno conteggiati i soli interessi contrattuali.

Non possono beneficiare della sospensione le Imprese le cui esposizioni debitorie erano, al 17 marzo 2020,  classificate quali “esposizioni creditizie deteriorate”, cioè accusavano ritardi di oltre 90 giorni su rate scadute.

La sospensione può essere attivata mediante la trasmissione a FINAOSTA S.p.A., tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo finaosta.direzioneistruttorie@legalmail.it , di:

  • comunicazione di richiesta di sospensione con indicazione del numero del mutuo e delle rate, con relativa scadenza, cui la richiesta si riferisce,  indicando altresì se si intende sospendere il pagamento della sola quota capitale o anche della quota interessi;
  • dichiarazione di autocertificazione, espressamente resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Impresa.

Sul sito di Finaosta è scaricabile il modulo, da compilare separatamente per ciascun singolo mutuo cui la richiesta di sospensione delle rate si riferisce, comprendente in un unico documento sia la richiesta sia la dichiarazione di autocertificazione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Finaosta ai numeri telefonici: 0165269294 – 0165269279

Per evitare equivoci, queste le definizioni di impresa:

  • per microimpresa s’intende un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
  • per piccola impresa s’intende un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • per media impresa s’intende un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Da maggio, si può sospendere grazie alla legge regionale

Le rate in scadenza dal 1° maggio 2020 possono essere sospese anche facendo ricorso alla legge regionale 4/2020 (Prime misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) ma solo per le leggi di finanziamento in essa indicate.

Per le rate dei mutui a valere sulla gestione ordinaria, quali quelli della misura “mutuo consolidamento”, tutti i mutuatari sono già stati direttamente contattati da Finaosta.

Ampliata la platea dei beneficiari

Con la legge regionale n. 10 del 18 maggio 2021 è stata ampliata la platea di coloro che possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rate dei mutui concessi a valere su fondi regionali ai sensi della legge regionale n. 5 del 9 aprile 2021.
L’articolo 1, comma 1, della l.r. n. 10/2021, estende la facoltà di sospendere la quota capitale delle rate dei mutui ai proprietari dell’immobile aziendale o all’impresa che gestisce l’azienda a condizione che si verifichi la riduzione del volume d’affari nei limiti previsti dall’art. 1 della l.r. n. 5/2021, a prescindere da ogni relazione di controllo esistente tra i medesimi soggetti. La domanda dovrà essere presentata congiuntamente da tali soggetti.

Il successivo comma 2, del medesimo articolo 1, estende la facoltà di sospendere la quota capitale delle rate dei mutui ai soggetti mutuatari con posizioni debitorie classificate come “credito deteriorato” al 29/02/2020 nel caso in cui gli stessi non abbiano, al momento della presentazione della domanda, alcuna rata scaduta con riferimento anche a uno solo tra più mutui in essere con l’intermediario finanziario.

I mutuatari rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 10/2021 possono richiedere la sospensione della quota capitale delle rate in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022. La domanda deve essere presentata entro il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale. Per le rate in scadenza e scadute nel mese di maggio 2021 nonché per le rate in scadenza nel mese di giugno 2021, il termine per la presentazione della domanda scadrà il 28 maggio 2021.

Le informazioni dettagliate per accedere alla misura di sospensione e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito di FINAOSTA S.P.A., ove sono indicate anche le modalità operative da seguire per l’inoltro degli stessi che tengono conto dell’esigenza di limitare i contatti interpersonali in modo da contrastare il contagio e la diffusione del virus.

Per la sospensione delle rate dei mutui concessi da UNICREDIT S.P.A. è necessario contattare direttamente le agenzie dell’Istituto di credito presenti sul territorio regionale.

Pubblicato / aggiornato il 21/05/2021 alle 17:15
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Categoria: Economia e Lavoro