Coronavirus: Testolin vieta i mercati e riapre l’edilizia
(@Gianfranco Zanata per bobine.tv) -
L'unico banco aperto al mercato di Aosta, sabato 4 aprile 2020
Sabato 4 aprile 2020, per mezzo di un’ordinanza, il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta ha adottato due misure di contrasto alla diffusione del coronavirus distinte e in controtendenza l’una rispetto all’altra.
Commercio
È stato vietato l’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni in cui sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda almeno queste condizioni minime:
- nel caso si tratti di mercati all’aperto, una perimetrazione;
- la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- la sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali pari ad almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- per i venditori e i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti, l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.
L’ordinanza dispone l’obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto:
- di ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca;
- di perimetrazione dell’eventuale area aperta di commercializzazione;
- di mantenimento di un unico accesso;
- di previsione di ogni strumento atto a evitare assembramenti.
È diventato obbligatorio, per tutto il personale di vendita al dettaglio nelle attività consentite, utilizzare dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine.
Edilizia
Sono consentite, a parziale modifica di quanto disposta dall’ordinanza 116/2020, le attività contraddistinte dai codici Ateco 42 (ingegneria civile ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione). Tali attività possono essere svolte a condizione che – all’interno del cantiere – non siano contemporaneamente impiegati più di cinque addetti oltre a tecnici, progettisti e fornitori. Tutti devono indossare idonei dispositivi di protezione individuale.
Deve essere garantito il rispetto, da parte delle imprese, di quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Pubblicato / aggiornato
il 04/04/2020 alle 17:50
Categoria:
Salute