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Rav vince al Tar sulle tariffe ma RaVdA chiede l’intervento del Ministero.

Rav vince al Tar sulle tariffe ma RaVdA chiede l’intervento del Ministero.

Oggetto del contendere l’ammontare dell’adeguamento tariffario: il procedimento di adeguamento tariffario prevede che il concessionario, nel caso specifico R.A.V., formuli al concedente entro il 15 ottobre di ogni anno una proposta.
Il concedente, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compie le sue valutazioni e formula una proposta.
R.A.V. aveva quindi chiesto nel corso degli anni l’aggiornamento della tariffa al fine di ottenere la remunerazione degli investimenti eseguiti e l’adeguamento al tasso di inflazione.
In pratica, per effetto della sommatoria degli incrementi tariffari richiesti per il 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e dell’effetto composto la percentuale dell’adeguamento richiesto a partire dal 1° gennaio 2018 risultava pari al 81,12%.

A fronte di questa richiesta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto una percentuale di incremento tariffario del solo 52,69%, con riserva di “attribuire eventuali recuperi tariffari, attivi o passivi, ivi inclusi quelli relativi agli anni precedenti al momento dell’aggiornamento del piano economico finanziario per il prossimo quinquennio.”

R.A.V. ha quindi contestato la legittimità del provvedimento di adeguamento sostenendone l’illegittimità per contrasto con la convenzione e difetto di presupposti e istruttoria, in particolare denunciando:

– il mancato riconoscimento dell’adeguamento tariffario del 8,96% relativo al 2014

– il mancato riconoscimento del cosidetto effetto composto, che esso spetta perché corrisponde alla tariffa che R.A.V. avrebbe ottenuto se gli incrementi tariffari spettanti per il periodo 2014-2017 fossero stati a tempo debito (e non in ritardo, come di fatto avvenuto) riconosciuti conformemente a quanto previsto dalla convenzione;
 
– conteggi asseritamente eseguiti in base a uno schema difforme rispetto al modello annesso alla convenzione e come tale non riscontrabili

-il  mancato riconoscimento dell’adeguamento al tasso di inflazione per il 2015

Il Tribunale ha quindi richiesto una consulenza tecnica, sulla base della cui relazione ha concluso che il ricorso dovesse essere accolto in quanto fondato, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata anche condannato al pagamento a R.A.V. delle spese di giudizio che liquida in 5.000 euro, le spese di consulenza, per complessivi 15.000 euro.


In relazione alla sentenza, l’Assessore ai Trasporti  della Regione autonoma Valle d’Aosta Luigi Bertschy, ha commentato chiedendo l’intervento del Ministero: “Al momento attuale – dichiara Bertschy – la sentenza non avrà effetti immediati sulle tariffe in vigore. Peraltro sono già in corso costruttivi e proficui contatti con i vertici della società per un’integrazione tariffaria strutturale.”

Pubblicato / aggiornato il 27/06/2019 alle 12:00
Categoria: Cronaca