Obbligo di comunicazione della Pec al Registro Imprese
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Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare il proprio indirizzo Pec al Registro delle Imprese al quale sono iscritte.
La comunicazione sarà esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Devono comunicarlo anche le imprese – costituite in forma societaria o individuale (attive e non soggette a procedura concorsuale) – il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio oppure sia inattivo.
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e una sanzione amministrativa raddoppiata per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e come triplicata per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Sia le imprese costituite in forma societaria sia le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.
Pubblicato / aggiornato
il 09/09/2020 alle 21:19
Categoria:
Economia e Lavoro