La sospensione dal Consiglio Valle non è immediata

La Legge Severino (n. 190/2012) e i suoi decreti attuativi, prevedono infatti un iter procedimentale per questa che non è da considerarsi una pena acessoria bensì una conseguenza amministrativa della condanna. In particolare, il comma 4 dell’art. 59 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recita: “A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina“. Quindi Raimondo Donzel, Carmela Fontana, Leonardo La Torre e Marco Viérin dovranno prima attendere questo passaggio dal tribunale/PM al prefetto (che, in Valle d’Aosta, coincide con il presidente della Regione) e la trasmissione della comunicazione da questi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A quest’organo infatti, spetta l’emissione del decreto di sospensione e la sua trasmissione al Consiglio Valle.
L’assemblea, nella prima adunanza successiva alla notifica, deve affidare la supplenza dei sospesi agli eletti nella medesima lista che hanno riportato il maggior numero di voti. Il supplente percepisce per intero l’indennità di carica, mentre il sospeso (che solo in quel momento decade da tutte le cariche rivestite) la percepisce per il 50% salvo, in caso di assoluzione nel terzo grado di giudizio, ottenere il rimborso di quanto non percepito.
Nei casi di applicazione della norma in altri Consigli regionali, si è verificato che il tempo minimo intercorso fra la lettura della sentenza e il DPCM è stato di 35 giorni, sino invece a un massimo di quattro mesi.
È però previsto che si possa ricorrere contro il decreto di sospensione. Non al Tribunale Amministrativo regionale bensì al Tribunale civile. Nell’ambito del ricorso può anche essere richiesta la sospensione della sospensione, che non è però automatica. Quindi i consiglieri supplenti entreranno in funzione al posto dei condannati e il loro ruolo cesserebbe solo in tre casi: qualora il Tribunale concedesse la sospensiva, qualora intervenisse sentenza definitiva di assoluzione (nel caso in cui i condannati ricorrano alla Corte di Cassazione), qualora trascorressero più di 18 mesi dal decreto di sospensione dalla carica. Visto che la legislatura ha la propria scadenza a maggio 2018, è improbabile che si verifichi uno di questi tre casi.
Pubblicato / aggiornato
il 15/02/2017 alle 12:00
Categoria:
Salute