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Sentenza definitiva del Tribunale di Torino sul contenzioso TDG/4K

Sentenza definitiva del Tribunale di Torino sul contenzioso TDG/4K

La Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, in composizione collegiale, si è espressa in via definitiva, mercoledì 27 luglio, in merito al reclamo proposto da VDA Trailers contro la sentenza emessa il 7 maggio 2016.

Vda Trailer aveva chiesto di accertare e dichiarare sua la titolarità esclusiva del marchio To des Géants, di inibire alla Regione Valle d’Aosta di promuovere o svolgere la manifestazione “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta” o, in futuro, di ogni altra gara di trail, ancorché diversamente denominata, avente caratteristiche analoghe o, in via subordinata, di inibire alla Regione Valle d’Aosta di promuovere e di svolgere la manifestazione “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta”in un periodo che preveda un termine finale a meno di dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione Tor des Géants organizzata dalla reclamante. VdA Trailers chiedeva infine che le spese di entrambi i giudizi fossero imputate alla Regione. La Regione autonoma Valle d’Aosta si è costituita nel procedimento di reclamo chiedendone l’inammissibilità o comunque il suo rigetto perché l’accertamento della contitolarità del marchio permetterebbe a RaVdA di utilizzarlo per contraddistinguere la manifestazione co-organizzata con Vda Trailer e non già per agganciarvi promozionalmente la nuova gara e perché Vda Trailer avrebbe introdotto una nuova domanda cautelare volta ad accertare e dichiarare la titolarità esclusiva del marchio, mai proposta nella prima fase. Per quanto concerne l’asserita incompatibilità tra le due manifestazioni sportive, RaVdA ha evidenziato che Vda Trailers non sarebbe stata in grado di individuare alcuna fattispecie illecita legata all’organizzazione della gara 4K. Inoltre RaVdA ha rilevato che VdA Trailers lamenta difficoltà organizzative solo nelle sedi giudiziarie mentre, a livello mediatico, ha sempre dichiarato che l’organizzazione del Tor des Gèants prosegue a gonfie vele, battendo ogni record nelle iscrizioni. Sulla titolarità/contitolarità del marchio il Tribunale delle Imprese sentenzia: “È sicuramente vero che i marchi di cui si discute in questo procedimento sono stati registrati da Vda Trailers ma, come la stessa parte reclamante correttamente riconosce, nel corso del procedimento è emersa una pluralità di elementi che non sono compatibili, almeno prima facie, con l’asserita proprietà esclusiva derivante dal dato formale della registrazione. In questo contesto probatorio, il Collegio concorda con il primo giudice quando osserva che ‘è la stessa VDAT a riconoscere di aver registrato il marchio a sua cura, ma dopo un accordo con RAVA e dopo aver assunto con RAVA l’impegno a non cederne l’utilizzo a terzi e a non utilizzarlo in modo autonomo, senza il consenso e l’accordo della Regione’. Si tratta, peraltro, di una valutazione sommaria, tipica della fase cautelare e la questione dovrà essere approfondita ed accuratamente vagliata in sede di merito. Tale conclusione sommaria, peraltro, non impedisce a VDAT di usare liberamente il marchio. Vero è, invece – come lamenta VDAT – che il tenore complessivo della prima parte del comunicato disposto dal GD può indurre a ritenere che si tratti di una decisione definitiva in punto di contitolarità dei segni.Risulta dunque opportuno e corrispondente all’interesse della reclamante dare atto che la decisione assunta con l’ordinanza reclamata – in punto di appartenenza “in comunione alle parti Valle d’Aosta Trailers, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e Regione Autonoma Valle d’Aosta dei diritti sui marchi è, per l’appunto, una decisione non definitiva, presa all’esito di un procedimento sommario e destinata ad essere accuratamente approfondita in sede di giudizio di merito”.Sui profili anticoncorrenziali: “il Collegio osserva che la concorrenza sleale è integrata non tanto dal compimento consapevole di un atto dannoso per il concorrente e vantaggioso per il soggetto agente, ma dall’utilizzazione di mezzi, diretti o indiretti, non conformi ai principi della correttezza professionale. Non basta dunque che l’azione sia tale da arrecare un vantaggio all’agente e un pregiudizio al concorrente perché ogni atto di concorrenza intenzionale ed efficace sarebbe illecito. Nel caso di specie, è indiscusso che organizzare due manifestazioni del tutto analoghe, sostanzialmente sugli stessi percorsi e a distanza di pochi giorni, sia chiaramente inopportuno e pregiudizievole per gli interessi delle parti in causa, per il territorio regionale e per gli sportivi ma, di per sé, l’organizzazione di una manifestazione concorrente non costituisce un atto illegittimo o concorrenzialmente illecito.In questo contesto, pertanto, né la richiesta principale di parte reclamante (volta ad inibire a RAVA lo svolgimento del 4K) né quella subordinata (volta a inibire alla Regione Valle d’Aosta di promuovere e di svolgere la manifestazione “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta” in un periodo che preveda un termine finale a meno di dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione Tor des Géants) possono trovare accoglimento.Diversi invece – ma ciò non ha nulla a che vedere con l’organizzazione del 4K da parte della Regione in quanto tale – sono alcuni comportamenti sottolineati e almeno in parte documentati da VDAT che attesterebbero un sostanziale boicottaggio della Regione della gara del Tor des Géants.Si tratta, fra gli altri e in particolare, della e-mail 26.5.2016 del Sindaco di Cogne con il quale viene negata a VDAT l’uso delle strutture comunali abitualmente utilizzate per l’allestimento della fondamentale “base vita” del Tor des Géants e del diniego della Protezione Civile – dipartimento della Regione Valle d’Aosta – relativamente alla richiesta di utilizzo delle frequenze radio abitualmente e tradizionalmente utilizzate per il Tor des Géants.Attività di questo genere e altre consimili – dirette a danneggiare anche solo indirettamente la manifestazione Tor des Géants – sono già state però espressamente inibite alla Regione nell’ordinanza del 7 maggio 2016, laddove è stato inibito alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni comportamento che possa ostacolare lo svolgimento della manifestazione ‘Tor des Géants’, compreso il negare il supporto della Protezione Civile o l’impegno dei soggetti necessari abitualmente utilizzati per la manifestazione di VDAT.Sono queste (e non il 4K in sé) le condotte concorrenzialmente illecite che potrebbero essere addebitate alla resistente, ma si tratta di condotte che (come altre analoghe) sono già state inibite con l’ordinanza reclamata e che, se verranno concretamente poste, troveranno sanzione”.Infine: “il Collegio deve respingere la doglianza di VDAT in punto compensazione delle spese della prima fase cautelare, atteso la indiscussa reciproca soccombenza su plurime domande e richieste”.Quindi, in sintesi, l’indicazione sulla contitolarità del marchio Tor des Géants espressa nella sentenza del 7 maggio non è da intendersi come conclusiva: la questione dovrà essere valutata in un apposito giudizio di merito; non può essere inibita l’organizzazione del 4K; non possono essere messe in atto azioni che impediscano l’organizzazione del Tor des Géants; entrambe le parti dovranno pagare le spese processuali.

Pubblicato / aggiornato il 27/07/2016 alle 12:00
Categoria: Salute