Tar: sì a risoluzione convenzione fra RaVdA e Avda
Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta si è espresso in relazione al ricorso presentato da Avda SpA contro la decisione della Regione autonoma Valle d’Aosta di risolvere la convenzione per la gestione dell’aeroporto Corrado Gex.
La convenzione era datata 29 dicembre 2004.Le motivazioni che addotte da Avda contro la risoluzione erano le seguenti: “Rilevato che, allo stato attuale, sussiste ancora un rapporto stabile di corresponsione del “’canone mensile concessorio’ (per la concessione di servizi) da parte della Regione in favore della ricorrente (circa 120.000 euro/mese), dato incontestato fra le parti, in esecuzione della Convenzione-concessione di gestione trentennale;considerato che l’atto impugnato risolutivo non determina immediati effetti lesivi, considerata la necessità, per la sua esecuzione/attuazione, dell’intervento di apposito Commissario;posto che la risoluzione, come disposta dalla Giunta regionale, espressamente prevede la decorrenza non immediata ma ‘da subentro del Commissario’ la cui nomina, peraltro, viene rinviata a successivi atti;considerato che ogni effetto operativo viene posposto all’’assunzione da parte del Commissario delle proprie funzioni’, si ritiene che, ad oggi, non è maturato l’effetto realmente lesivo del provvedimento impugnato;la risoluzione per grave inadempimento deve essere esaminata in sede di merito, implicando oltretutto l’approfondimento di molteplici profili di ordine contabile nella gestione dei fondi pubblici da parte della società partecipata (con, anche, omessa individuazione di ‘causali’ in molteplici pagamenti);considerato che la complessa vicenda, con forti implicazioni anche penali (in riferimento alla contestata ‘mala gestio’ e distrazione di somme), con sequestri di somme, deve trovare una ponderata e dettagliata analisi, imprescindibile (ed incompatibile con l’approccio tipicamente cautelare) al fine di verificare l’uso corretto o meno delle risorse stanziate ed erogate dalla Regione in favore della società partecipata titolare della concessione trentennale dal 2004;considerato che i ristretti tempi della fissazione del merito sono compatibili con le necessarie procedure di completamento del procedimento (efficacia con assunzione poteri del Commissario), e che, allo stato attuale, non si ravvisano, comunque, elementi per paralizzare una risoluzione non ancora efficace”.Il Tar, il 14 giugno scorso, aveva respinto la domanda cautelare e aveva fissato all’11 ottobre l’udienza di merito per la discussione del ricorso. La sentenza è stata resa nota, venerdì 4 novembre, dal presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta: il Tar si è espresso contro il ricorrente e ha quindi ratificato la legittimità della risoluzione operata dall’Amministrazione regionale.
Pubblicato / aggiornato
il 04/11/2016 alle 12:00
Categoria:
Salute