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Misure anti-Covid per chi arriva alla Francia

Misure anti-Covid per chi arriva alla Francia (©Bobine.tv) - Tunnel del Monte Bianco

Nuove disposizioni sono in vigore per le persone che intendono fare ingresso in Italia e che, nei quattordici giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in Francia e, più precisamente, nelle regioni Auvergne Rhône-AlpesCorse, Hauts-de-France,  Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

È obbligatorio comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano. Se il luogo di destinazione finale del soggiorno è la Valle d’Aosta, la comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per mezzo di e-mail, allegando l’Autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero un’Attestazione di essere stati sottopostinelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo.

Qualora gli interessati non disponessero dell’Attestazione,  dopo aver ricevuto la mail dagli stessi, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale  trasmetterà  i dati di tali soggetti agli operatori  del 118  per l’esecuzione del tampone naso-faringeo.

Risultano esenti dalle soprascritte obbligazioni:

  • chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • il personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • il  personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
  • gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Per informazioni, contattare il numero verde: 800 122 121

L’obbligo di effettuare il tampone, come da ordinanza ministeriale emanata il 12 agosto 2020, resta valido  per chi rientra da: Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

È possibile consultare sul sito della Farnesina ogni aggiornamento alle misure previste.

Pubblicato / aggiornato il 26/09/2020 alle 18:28
Categoria: Salute