Gioco d’azzardo: per il Tar è legittimo il Regolamento del Comune di Aosta
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È stata pubblicata, mercoledì 30 settembre 2020, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta sul ricorso presentato dalla MGroup srl per l’annullamento del Regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco del Comune di Aosta (quello che regolamenta il gioco d’azzardo).
Il ricorrente ritiene la deliberazione illegittima e lesiva della propria posizione giuridica e dei propri interessi poiché prevede per le sale gioco un’apertura avente una durata complessiva di otto ore (dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00).
Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato perché le censure sono generiche e perché il Comune di Aosta non avrebbe potuto deliberare diversamente esistendo una legge regionale rispetto alla quale il Regolamento risulta essere coerente.
In particolare, i giudici Silvia La Guardia (presidente), Carlo Buonauro, (consigliere) e Antonio De Vita (consigliere, estensore) hanno scritto nella sentenza: «Le chiare indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale assumono una valenza indiscussa anche in materia di limitazioni orarie all’apertura delle sale giochi, considerato che in tal modo si riducono i tempi di contatto degli utenti con l’attività di gioco e di conseguenza anche l’impatto negativo che ciò comporta in termini di salute e di effetti sul territorio interessato. Né tali limitazioni possono essere ritenute in linea di principio lesive della libertà di impresa e della concorrenza, in quanto l’art. 41 della Costituzione nel garantire la libera iniziativa privata sancisce espressamente che la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, consentendo al legislatore – anche regionale – di intervenire per indirizzare l’attività economica al perseguimento di fini sociali. Oltretutto, nella specie, il legislatore regionale non ha vietato tout court lo svolgimento dell’attività di gioco, ma vi ha posto, discrezionalmente, dei limiti temporali che non possono ritenersi manifestamente irragionevoli o abnormi, rilevato che il periodo di apertura delle sale giochi ricomprende complessivamente un terzo della giornata (otto ore complessive sulle ventiquattro totali), che risulta un arco temporale né troppo ristretto, né del tutto irrisorio».
Le spese di giudizio sono state poste a carico della parte ricorrente.
Pubblicato / aggiornato
il 30/09/2020 alle 17:02
Categoria:
Cronaca