Questo avrebbe detto Spelgatti a Viérin
La proposta della Regione, sottoposta all’attenzione del Governo nazionale il 9 febbraio 2018 e reiterata il 22 febbraio 2018, senza peraltro che ad esse sia mai seguita, da parte dello Stato, una risposta in un senso o nell’altro (stando almeno a quanto risulta agli atti), è stata elaborata a valle dell’approvazione da parte dello Stato della legge di bilancio 2018 (n. 205/2017, approvata il 27 dicembre 2017 e pubblicata il 29 dicembre 2017) e a valle dell’approvazione della legge di bilancio regionale 2018 (nn. 21 e 22 del 2017, approvate il 22 dicembre 2017 e pubblicate il 23 dicembre 2017).
La legge di approvazione del bilancio regionale n. 22/2017 non recava la previsione, in parte spesa, per l’anno 2018 (e per gli anni a venire), del contributo di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012.
La proposta fatta in allora fissava, a regime e in via definitiva, il concorso della Regione in euro 194,7 milioni per il 2018, in euro 122,8 milioni per il 2019 e in euro 102,8 milioni dall’anno 2020 all’anno 2023, prevedendo, inoltre – a titolo transativo e a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa – un trasferimento aggiuntivo da parte dello Stato alla Regione per complessivi 110 milioni euro, di cui 60 milioni di euro soltanto nel 2018.
Esaminando le cifre indicate nelle lettere, risulta quindi chiaro che il trasferimento aggiuntivo a tacitazione di ogni pretesa si configurava, nella proposta, come diretto a compensare non solo i 144 milioni di euro oggetto del contenzioso in allora pendente (siamo nel febbraio 2018) sul contributo 2017, ma anche il contributo 2018, richiesto dallo Stato con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 841) che, nel caso in cui l’accordo fosse stato raggiunto, non sarebbe stato impugnato, come ben si evince dalla proposta che, in effetti, sul 2018, determina il contributo omnicomprensivo, per l’anno 2018, nell’importo di euro 194,7 milioni, inclusi quindi i 100 milioni (per la precisione 99,4) pretesi dallo Stato con la legge di bilancio del 2018.
In effetti, guardando alle date, può anche rilevarsi che, non essendo stata riscontrata la proposta della Regione del 22 febbraio 2018, la Regione abbia poi, correttamente, deliberato, in data 26 febbraio 2018 (deliberazione della Giunta regionale n. 223/2018 – doc. 3), l’impugnativa della legge statale di bilancio, ribadendo ancora una volta le argomentazioni già in precedenza sostenute in merito alla non doverosità del contributo di cui all’articolo 16, comma 3, del d.l. 95/2012 (per quanto significativamente ridotto negli importi, soprattutto nelle anm.:alità 2019 e a decorrere nel 2020).
Nel frattempo, lo Stato ha deliberato la non impugnativa della legge regionale di bilancio, a fronte dell’impegno assunto dalla Regione di recepire con legge le variazioni di bilancio occorrenti a fronteggiare il maggiore concorso alla finanza pubblica stabilite con il citato articolo 1, comma 841, della l. 205/2017, per 99,4 milioni di euro, peraltro già “bloccati” con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bilancio di gestione, n. 1853 del 28 dicembre 2017.
L’Accordo raggiunto oggi con lo Stato chiude, invece, in via definitiva tutta la vicenda, con un effetto positivo sul bilancio regionale attualmente vigente di euro 130 milioni. Tutto questo tenuto conto di quanto affermato nelle sentenze della Corte costituzionale che, negli anni, si sono pronunciate sui contributi delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. In particolare, i principi orientatori, esplicitati nel confronto con lo Stato, sono stati i seguenti:
– affermazione secondo cui “il contributo imposto alle ricorrenti è legittimo”; “l’emergenza finanziaria … ben può alimentare interventi settoriali che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi f inanziari a carico delle autonomie speciali, tanto più in casi come quello in esame, in cui la norma impugnata si colloca in un ampio contesto normativo, nel quale il principia pottizio è già largamente adottato per volontà della stessa legislatore ordinaria, posta che gli interventi unilatero/i dello Stato In materia di finanza pubblica sono accompagnati dall’obbligo di raggiungere comunque con le autonomie speciali un accordo di un contenuta piÌJ ampia di quella costituita dalla mero definizione del livello delle spese correnti” (sentenze 77/2015, 19/2015 e 127/2016) e quella per cui (sentenza 154/2017): “l’autonomia speciale non significa potestà di “deviare” rispetta al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da porte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (sent. n. 219/2013), dei quali doveri il coordinamento rappresenra la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini (sent. 141/2015}”;
– la considerazione che: “il principio dell’accordo impone un dovere di discussione ricadente su entrambe le parti affinché si realizzi in tempi ragionevolmente brevi un serio tentativo di superare le divergenze … ove però non si addivenga a un accordo una determinazione normativa unilaterale provvisoria dello Statorisulta adempimento indefettibile per assicurare alla manovra di stabilità la sua naturale scadenza”; “la garanzia del metodo dell’accordo … non può creare il paradosso di esonerare sostanzialmente le autonomie speciali dall’obbligo, che pure gravo su di esse, di contribuire al processo di necessario risanamento dei conti pubblici …, con l’ingiusto risultato di accollare agli altri enti del livello regionale, che non godono di pari guarentigie di ordine statutario, l’onere di assicurare l’effetto finanziario complessivo perseguito dal legislotare statale” (sentenza 103/2018) e che “l’assenza di disponibilità alle successive intese bilaterali con lo Stato, nonché il diniego di intesa sul documento concernete il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2017, costituiscono comportamenti non ispirati al ricordato dovere di collaborazione e discussione” (sentenza 154/2017);
– la necessità di ricomprendere nel contributo fissato a regime mediante la determinazione concordata dell’importo anche quelli rimasti in sospeso a fronte delle sentenze richiamate nell’articolo 1, comma 841, della legge di bilancio dello Stato 2018 (154/2017) e nell’Accordo (154/2017 e 103/2018), relative al contributo aggiuntivo a carico del comparto Regioni previsto, anche mediante la riduzione del finanziamento del servizio sanitario nazionale, dall’articolo 1, comma 680, della legge 208/2015 e rideterminato, sino al 2020, dall’articolo 1, commi 392 e 394, della legge 232/2016; un contributo, come afferma la Corte costituzionale, obbligatorio quanto all’effetto finanziario perseguito, senza però l’obbligo, per le Regioni speciali che concorrono autonomamente al finanziamento della servizio sanitario regionale, di reperire le risorse necessarie alla contribuzione mediante la riduzione del finanziamento al proprio servizio sanitario regionale, potendo il risparmio essere conseguito altrove (sentenza–1⁄4-03/-2018);
– la necessità di rendere certo il contributo della Regione alla finanza pubblica mediante i meccanismi, la cui unicità è stata vagliata dalla Corte costituzionale, utili ad escludere la possibilità per lo Stato di intervenire unilateralmente, con la previsione di nuovi contributi alla finanza pubblica, avendo in effetti sancito la Corte costituzionale che: “l’accordo concluso in dota 15 ottobre 2014 è l’unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo dalle autonomie speciali) a godere di una particolare stabilità, in quanto, nel ridefinire complessivamente, f ino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto” (sentenza 103/2018) e che: “Non è, infatti, coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre – fermo il metodo dell’accordo per le autonomie speciali – nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati. La volontà manifestata in sede negoziale non comporta una rinuncia da parte dello Stato al successivo esercizio della propria potestà di coordinamento finanziario … Soltanto (l’accordo) stipulato con le autonomie del Trentino-Alto Adige non solo esibisce un orizzonte temporale esteso f ino al 2022, ma soprattutto esclude testualmente la possibilità di apportare modifiche peggiorative, con la sola salvezza della ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica, ma in tal caso per importi già predeterminati nelle clausole del patto”.
Quanto alla rinuncia ai contenziosi pendenti, riferiti al contributo di cui all’articolo 16, comma 3,d el d.l. 95/2012 e puntualmente elencati nell’Accordo, rinuncia che sarà formalizzata soltanto dopo che lo Stato avrà recepito in legge i contenuti dell’Accordo con i correlati oneri a carico del proprio bilancio, deve semplicemente rilevarsi che non può esservi nessun Accordo senza reciproche concessioni. D’altro canto, tutti gli accordi per la determinazione del concorso regionale al risanamento della finanza pubblica sono stati fatti per anche chiudere i contenziosi che negli anni sono stati promossi dalle Regioni e dalle Province autonome per contestare, sotto vari profili, i contributi a diverso titolo imposti dallo Stato, sia nell’an che nel quantum.
In effetti, la sentenza della Corte costituzionale 77/2015, all’origine dei contenziosi promossi, in seguito, in merito alla doverosità o meno del contributo per gli anni 2017 e 2018 di cui all’articolo 16, comma 3, del d.l. 95/2012, è stata pronunciata nei soli riguardi delle Regioni Valle d’ Aosta e Siciliana, avendo nel frattempo le altre autonomie speciali (Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano) concluso Accordi con lo Stato, con l’impegno.a rinyn~iare al contenzioso pendente.
D’altro canto, anche nel 2015, l’Accordo raggiunto, subito dopo la sentenza 77/2015, tra la Regione e lo Stato, aveva previsto, proprio a fronte della determinazione congiunta del livello di spese ai fini del patto di stabilità interno e della regolazione di altre poste finanziarie, l’impegno della Regione a “rinunciare ai ricorsi e/o agli effetti positivi che dovessero derivare da eventuali future pronunce di accoglimento da parte della Corte costituzionale”, essendo nell’oggetto dell’Accordo espressamente indicato, come di consueto, l’intendimento di regolare, “in armonia con il principio di leale collaborazione”, non solo le reciproche relazioni finanziarie, ma anche le “controversie pendenti”.
Pubblicato / aggiornato
il 07/11/2018 alle 12:00
Visualizzato volte
Categoria:
Politica e Amministrazione
