Un’ordinanza adatta l’Area rossa alla situazione della VdA
(©RaVdA) -
La conferenza stampa di presentazione dell'ordinanza del 6 novembre 2020
Venerdì 6 novembre 2020, il presidente della Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta Erik Lavevaz e gli assessori Luciano Caveri e Roberto Barmasse, nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato le caratteristiche dell’ordinanza, in vigore dalla mezzanotte, per adeguare il Dpcm Novembre alla situazione specifica della Valle d’Aosta.
La trasmissione dei dati
Rispetto alle affermazioni del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, sul ritardo nella trasmissione dei dati valdostani, il presidente Lavevaz ha specificato che non è ancora chiaro il periodo di riferimento utilizzato per la determinazione della classificazione in area rossa. Ha aggiunto che solo alcuni dati sono strati trasmessi parzialmente o con qualche giorni di ritardo e sono «quelli meno significativi e che richiedono una rielaborazione prima di essere trasferiti».
Che si fosse creato un collo di bottiglia nel Dipartimento di prevenzione e nel Dipartimento di sanità e salute, è apparso chiaro alla Giunta sin dal suo insediamento: «In pochi giorni, il numero delle persone coinvolte nelle operazioni è stato significativamente incrementato (16 persone in più). Prima c’erano due operatori addetti alla trasmissione dei dati e ora sono otto sanitari e due amministrativi. Verosimilmente, entro la prossima settimana riusciremo a trasmettere almeno il 50% dei dati. Il problema di trasmissione ce l’hanno anche altre Regioni ma l’impatto è inferiore poiché non sono Area rossa».
L’aspetto che è stato però ribadito con fermezza è che «Non sono comunque questi dati ad aver cambiato il profilo sanitario ed epidemiologico della Valle d’Aosta. Se non lo fosse stata del Governo, oggi avremmo comunque istituito noi l’Area rossa. La proporzione fra positivi e popolazione, il tasso i saturazione del sistema sanitario sono criticità evidenti».
In considerazione del fatto che il virus è ora trasportato principalmente dai giovani, è stato detto che «è necessario che il distanziamento, l’indosso della mascherina e l’igiene delle mani siano prassi irrinunciabili e imposte agli adolescenti».
«Il senso generale del Dpcm è che tutto quello che non è necessario o urgente fare non va fatto. Tutto il superfluo non va fatto. Se questo fosse chiaro avremmo già risolto buona parte del problema sanitario», ha concluso Lavevaz.
L’ordinanza
In relazione all’ordinanza, è stato detto essere stata «calata con buon senso sulla realtà territoriale valdostana». È stata elaborata insieme all’Unità du supporto, alla Protezione civile e alle forze dell’ordine.
Attività commerciali
Ferme restando le misure previste dall’articolo 3, comma 4, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020, le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 al medesimo DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini.
Servizio mensa
Le misure previste dall’articolo 3, comma 4, lettera c) del DPCM 3 novembre 2020 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari cli appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale.
Attività sportiva
L’attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. È vietata su tutto il tenitorio regionale la pratica venatoria.
Guide alpine
Gli spostamenti delle Guide alpine, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, in relazione alle necessità di allenamenti di arrampicata, anche di coppia per ragioni di sicurezza, sono consentiti anche al di fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione e al di sopra dei duemiladuecento metri di altitudine s.l.m .. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Attività su superfici agricole
Lo svolgimento di ·attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Seconde case
Lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso all’immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.
Scuola
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera f) del DPCM 3 novembre 2020, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza è riservata esclusivamente agli alunni con disabilità in accordo con le famiglie e, qualora sia necessario l’uso di laboratori, esclusivamente ai percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio relativi all’Istruzione e Formazione professionale e all’Istruzione professionale, in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe.
Elezioni Courmayeur
Fino al termine delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Vicesindaco e di n. 13 consiglieri del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur previste per il giorno 8 novembre 2020 e, in caso di ballottaggio, per il giorno 22 novembre 2020, comprese le operazioni spoglio, e comunque per tutta la durata delle operazioni elettorali, gli spostamenti degli elettori, nonché di tutto il personale coinvolto nelle predette operazioni, costituiscono, rispettivamente, situazione di necessità ed esigenza lavorativa ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del DPCM 3 novembre 2020, da comprovarsi mediante autodichiarazione.
Al di là dell’ordinanza regionale, sul territorio regionale, in base al DPCM 3 novembre 2020 e al provvedimento del Ministero della Salute, sono in vigore le seguenti misure di contenimento:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Valle d’Aosta, nonché all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio della Valle d’Aosta è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3 novembre 2020;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- (sport) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) ((attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali….) e g) (sport di contatto…) del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19; tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al DPCM 3 novembre 2020;
- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Per l’autocertificazione si può utilizzare il fac simile nazionale ma ne è stato predisposto uno regionale, allegato all’articolo.
Situazione sanitaria
L’assessore Roberto Barmasse ha detto che vi sono 3.400 casi; 162 persone ricoverate in Ospedale di cui 14 in Rianimazione.
Il contagio fra il personale sanitario è di 9 medici, 42 infermieri, 3 OTS, un’ostetrica, 4 fisioterapisti e 4 tecnici.
Sicurezza pubblica
Si è ragionato, a livello di Cosp, per il contenimento di eventuali problemi si ordine pubblico che non sono tanto in relazione a possibili azioni di protesta da parte delle categorie economiche penalizzate dalla misura quanto di vigilanza sul comportamento dei giovani.
Allegati
Pubblicato / aggiornato
il 06/11/2020 alle 17:56
Categoria:
Salute