RaVdA revoca e ribandirà la gara per l’agenzia di stampa
Si tratta dei servizi attualmente gestiti dall’agenzia Ansa sulla base di una gara per due anni di prestazione (2016 e 2017) e di una proroga per un ulteriore anno (2018).
Della gestione della gara è stata incaricata la Centrale unica di committenza, che ha provveduto alla pubblicazione del bando il 6 settembre.
Entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, ovvero prima delle ore 12 del 10 ottobre, la società ADN KRONOS (agenzia Giornalistica di Informazioni con sede a Roma) ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela della procedura telematica, contestando alcuni punti del disciplinare di gara. In particolare Adn Kronos contestava che, per partecipare, fosse necessario “avere una sede in almeno 5 regioni d’Italia e una sede nelle capitali europee Roma, Parigi e Bruxelles” alla data di presentazione dell’offerta e che, conseguentemente, si prevedesse di assegnare 10 punti (su un totale di 70) “in base al numero delle Regioni e Province autonome sul territorio italiano in cui il concorrente ha dichiarato di avere una sede, alla data di presentazione dell’offerta, oltre al numero minimo di Regioni o Province autonome previste (n. 5)”.
Nella propria istanza, AdnKronos ha citato la sentenza del TAR Valle d’Aosta n. 00044/2018 del 17 settembre 2018 «che ha ribadito come abbiano “carattere anticoncorrenziale tutte quelle clausole dei bandi di gara che richiedono alle imprese partecipanti, quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio, l’ubicazione della sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare o la disponibilità di strutture o uffici operativi prima dell’aggiudicazione della gara” ed ancora come non possano, quindi, “ritenersi legittime tutte quelle
clausole del bando o del disciplinare di gara che limitino in modo ingiustificato tanto la libertà di stabilimento, quanto la libertà di prestazione di servizi da parte di operatori stranieri o che comunque hanno sede in Paesi membri, ma al di fuori dei luoghi indicati nelle regole di gara”».
La Struttura RaVdA ha accolto l’istanza di annullamento riconoscendo che il bando non era “pienamente coerente con i principi europei e nazionali in materia di libera concorrenza e del relativo corollario del favor partecipationis“.
L’interruzione della procedura non è stata priva di conseguenze economiche: RaVdA ha dovuto rimborsare a Inva 19.80,53 euro per le spese già sostenute per l’annullamento e per la pubblicazione dei precedenti atti di gara e ha dovuto pagare la contribuzione Anac di 225 euro.
La Cuc è stata incaricata della gestione della nuova procedura, confermando che l’importo massimo per l’affidamento dei servizi in questione per 24 mesi è pari a euro 414.800 euro Iva inclusa.
Pubblicato / aggiornato
il 18/10/2018 alle 12:00
Categoria:
Economia e Lavoro
