Elezioni comunali a Gaby, presentazione liste e candidature
Di seguito, gli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e all’inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.
Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature:
Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che devono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati e il cognome, nome, dato e luogo di nascita degli elettori.
Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste:
I pubblici ufficiali competenti a eseguire l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel tenitorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. In tal senso, si precisa che i segretari comunali, o i funzionari incaricati dal Sindaco, hanno l’obbligo di svolgere le funzioni in argomento all’interno del proprio ufficio, durante il consueto orario di lavoro o, se necessario, nel rispetto delle prestazioni di lavoro straordinario consentite dalla legge. Rientra nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei Comuni autorizzare l’espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza municipale, in luogo pubblico, ovvero in luogo aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale. Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato ai Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco, si precisa che tale potere può essere esercitato anche dai Consiglieri in carica, candidati alle elezioni amministrative dell’11 novembre p.v., non essendo diversamente disposto dalla legge.
Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa:
Con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si precisa che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti, in materia di documentazione amministrativa, da ultimo con legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012). In particolare, si precisa che le disposizioni in materia di “autodichiarazioni” non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti privati concernenti l’accertamento dell’iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ovvero del diritto di iniziativa popolare referendaria.
Pubblicato / aggiornato
il 08/10/2018 alle 12:00
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Categoria:
Politica e Amministrazione
