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Pro Libera Scelta contro la Sovrintendenza agli studi: state richiedendo documentazione non dovuta

Pro Libera Scelta contro la Sovrintendenza agli studi: state richiedendo documentazione non dovuta

Mercoledì 12 settembre, Pro Libera scelta e Comilva hanno diffuso un comunicato in cui criticano la scelta della Sovrintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d’Aosta, la quale avrebbe richiesto documentazione non dovuta.

Ma andiamo per ordine. Nella giornata di martedì 11 settembre, la sovrintendenza ha inviato una mail “ai dirigenti scolastici valdostani creando gravissimi problemi a decine di famiglie. Questo perché ha indicato alle scuole di richiedere, ai fini della regolare prosecuzione della frequenza, documentazione non dovuta, contravvenendo a quanto previsto dal Decreto Lorenzin“. Secondo i rappresentanti Pro Libera scelta e Comilva, il fatto di richiedere una data certa, anziché la mera richiesta formale di appuntamento per la vaccinazione, “non trova nessun riferimento legislativo. Perché le norme in vigore per l’anno scolastico 2018/2019 dispongono che, all’atto d’iscrizione del minore i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere ai genitori esercenti solo ed esclusivamente uno in alternativa tra i seguenti tre documenti:
– idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o autocertificazione della stessa
– certificazione medica comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni
– la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
Solo ed esclusivamente la presentazione di uno in alternativa dei suddetti tre documenti costituisce requisito di accesso.
Quanto sopra vale anche in caso di applicazione della c.d. semplificazione introdotta dall’art. 18-ter del D.L. 148/2017, in base alla “nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019”. Anche in questo caso, a seguito dello scambio di elenchi tra scuola e ATS competente, in caso di restituzione di un nominativo con la dicitura “non conforme” rispetto agli obblighi vaccinali (o con formulazione analoga), la scuola è tenuta a raccogliere la medesima documentazione sopra descritta (v. art. 3-bis, comma 4)”.

Pubblicato / aggiornato il 12/09/2018 alle 12:00
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Categoria: Politica e Amministrazione