I Consigli di Aosta e St-Pierre rischiano di essere sciolti per mafia?
Un possibilità concreta, evocata dal presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra (Movim,ento 5 stelle).
Cosa prevede il Tuel
La materia è disciplinata dal Testo unico degli Enti locali (DL 267/2000) e, in particolare, negli articoli dal 143 (che è stato modificato nel 2009) al 146.
L’iter prevede che lo scioglimento di un Consiglio comunale per mafia sia disposto con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri dopo essere stato avviato dal prefetto del territorio di riferimento a seguito delle risultanze del lavoro di una Commissione. Quindi il primo passo dovrebbe essere mosso da Antonio Fosson il quale, venerdì 25 gennaio, ha precisato di essere in attesa di comunicazioni precise da parte della Procura di Torino.
L’articolo 143 recita: “i Consigli comunali e provinciali sono sciolti quando (…) emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2 (ovvero – nel caso valdostano – i sindaci, i consiglieri comunali, i componenti delle giunte comunali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, n.d.r.), ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica“.
Al fine di verificare la sussistenza di tali condizioni, il prefetto dispone ogni opportuno accertamento, di norma nominando una Commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la Commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
Entro 45 giorni dal deposito delle conclusioni della Commissione d’indagine, o quando il prefetto abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di valutazione in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica, il prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di infiltrazione. Nei casi in cui – per i fatti oggetto degli accertamenti o per eventi connessi – sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione del prefetto ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico: la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente del Consiglio, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi.
Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante l’invio di commissari.
Con il decreto di scioglimento, è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell’ente, composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
Cosa prevede la legge regionale
Il sistema delle autonomie in Valle d’aosta (legge regionale 54/1998), all’articolo 70, dedicato allo scioglimento dei Consigli comunali.rimanda alla norma nazionale poiché, al comma 5 recita: “Lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente“.
Al comma 1, si indica che lo sciglimento può anche avvenire per le “contestuali dimissioni (…) del Sindaco e del Vicesindaco (…)” o per la “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio“.
Infine l’articolo 30 quater norma le mozioni di sfiducia. Nei Comuni con popolazione superiore a mille abitanti (quindi sia Aosta dia Saint-Pierre), è previsto che: “Il sindaco, il vicesindaco (…) e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario“.
I numeri
Dal 2 agosto 1991 all’11 gennaio 2019, in Italiano sono stati sciolti per mafia 314 Consigli comunali. 110 in Calabria, 104 in Campania, 75 in Sicilia, 14 in Puglia, 3 in Piemonte e Liguria, 2 nel Lazio, uno in Lombardia, Emilia Romagna e Basilicata. 25 provvedimenti sono stati annullati a seguito di ricorso. Lo scioglimento più recedente, datato 20 gennaio 2019, è quello del Consiglio comunale di Careri, in provincia di Reggio Calabria.
Pubblicato / aggiornato
il 27/01/2019 alle 12:00
Visualizzato volte
Categoria:
Politica e Amministrazione