Ferrovie, al Tar Trenitalia e la società tedesca Arriva
Martedì 9 aprile, data fissata per la discussione del merito del ricorso, le parti si sono presentate di fronte al giudice Andrea Migliozzi.
Trenitalia si è aggiudicata, a fine 2018, la gara d’appalto (del valore complessivo di 179 milioni di euro), per la gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario in Valle d’Aosta per cinque anni, prorogabili di altri cinque.
L’offerta di Trenitalia è stata giudicata migliore rispetto a quella della società Arriva Rail, del gruppo tedesco Db, che ha presentato ricorso al Tar.
La società Arriva Italia Rail, ha spiegato le motivazioni in presenza delle controparti, la Regione autonoma Valle d’Aosta e la società Inva spa (Centrale Unica di Committenza regionale).
“In primis – ha spiegato l’avvocato di Arriva – la gara non aveva i vincoli necessari per giudicare e comparare le offerte. Per questo, il confronto tra gli operatori economici non è stato né equo né realistico. Secondo, l’offerta di Trenitalia è fondata su materiale rotabile non adeguato per una delle tre linee, l’Aosta-Pre-Saint-Didier. Ha presentato un Programma di esercizio del tutto irrealistico e ipotetico.”
Nel disciplinare di gara, tra i criteri che assegnavano punteggio al Programma di esercizio vi erano:
– Tempi di percorrenza (riduzione dei tempi di percorrenza medi per i tre servizi (Aosta – Ivrea, Aosta – Torino e Aosta – Pré-Saint-Didier);
– Coincidenze treno/treno e treno/bus (numero di servizi che garantiscono le coincidenze con gli altri servizi di trasporto pubblico e relativi tempi di attesa);
– Ottimizzazione dei turni del materiale rotabile.
Trenitalia ha ottenuto il punteggio massimo sulla riduzione dei tempi medi di percorrenza: la società tedesca accusa però Trenitalia di aver modificato gli orari nella Regione Piemonte, al fine di ridurre i tempi di percorrenza anche delle tratte valdostane.
“Vero è che la gara riguardava solo la Valle d’Aosta – ha spiegato l’avvocato di Arriva – ma è pur vero che le modifiche agli orari della Regione Piemonte, che Trenitalia ha apportato nel corso della procedura, hanno falsato il Programma di esercizio. In questo modo Trenitalia è riuscita a ridurre i tempi medi di percorrenza della tratta Aosta – Ivrea, Aosta – Torino ottenendo il punteggio massimo e vincendo, di fatto, la gara. Non ha rispettato il vincolo sull’orario vigente alla data di presentazione dell’offerta, sia dei treni, sia del servizio su gomma.”
Per quanto riguarda invece la tratta inattiva, l’Aosta-Pre-Saint-Didier, Arriva ha avanzato un’ulteriore contestazione: “Trenitalia ha offerto in gara del materiale rotabile che non possiede le caratteristiche tecniche adeguate alle infrastrutture esistenti. Afferma anche che la linea Aosta-Pre-Saint-Didier sarà attiva dal 2019, ma ciò non sarà possibile”.
Trenitalia ha replicato che “la commissione di gara ha semplicemente scelto l’offerente migliore. La società tedesca Arriva pretende di trasformare i criteri che la commissione ha ben applicato senza violare.”
Per quanto riguarda invece l’apertura della linea Aosta-Pré-Saint-Didier, la difesa ha argomentato che “esiste una clausola che comporta il pagamento di una penale nel caso in cui l’apertura della tratta fosse rinviata. È molto diverso dal dire che un vincolo è stato violato.”
Relativamente all’effettiva attuabilità dell’offerta presentata da Trenitalia, invece, l’avvocato difensore ha replicato in aula che: “Vogliamo parlare del Programma di esercizio presentato da Arriva, che risulta in perdita per cinque anni? Se Arriva ha l’aspirazione di entrare nel mercato italiano deve mettersi al pari dei suoi concorrenti, senza pretendere di costruirsi la gara a modo suo”.
Relativamente al punteggio assegnato a Trenitalia sulla riduzione dei tempi e rispetto alla modifica degli orari del Piemonte, la difesa ha replicato che “quello che l’operatore fa in Piemonte, non è oggetto di gara. In ogni caso, dal punto di vista giuridico, questo non costituisce una violazione dei vincoli.”
La Regione autonoma Valle d’Aosta ha risposto ad Arriva che “parla di sfrenata fantasia nel valutare la gara, ma, al contrario, si tratta di una gara altamente tecnica e come tale comporta un esito opinabile. Se parliamo di materiale inadeguato, Arriva ha proposto dei treni che non ha ancora. Quindi, il fatto che Trenitalia prenda tempo per adeguare il materiale che già possiede, dimostra che le due concorrenti sono state sottoposte allo stesso trattamento. La società Arriva presenta un ricorso senza dimostrare che avrebbe vinto la gara, dunque il ricorso non è fondato”.
Anche Inva spa ha replicato che “non si può contestare la capacità dei tecnici della commissione nel valutare le offerte. Non sono poi i due minuti in meno di percorrenza che hanno deciso l’esito”.
Per quanto riguarda invece la questione del materiale rotabile per la tratta Aosta-Pre-Sain-Didier, il difensore di Inva spa ha risposto che “in questo caso non era possibile fare una valutazione esclusivamente tecnica e formale, ma è stato necessario valutare la sostanza: tra due concorrenti, uno non ha il materiale e l’altro ce l’ha ma non è adeguato. La commissione ha deciso per il secondo”.
In replica, Arriva Italia Rail ha voluto precisare che la perdita che si evince dal Programma di esercizio è il risultato della scelta – discrezionale – di applicare il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito.
La decisione nel merito del ricorso è attesa per venerdì 12 luglio.
Pubblicato / aggiornato
il 13/02/2019 alle 12:00
Categoria:
Cronaca