Le misure nazionali del Dpcm 3 novembre 2020
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Da giovedì 5 novembre 2020, entrano in vigore le misure del Dpcm 3 novembre, che sostituiscono quelle del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, fino a giovedì 3 dicembre 2020.
Le nuove misure nazionali sono le seguenti:
Spostamenti serali
Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità (motivi di salute). Tuttavia, in Valle d’Aosta, resta in vigore l’ordinanza restrittiva che prevede l’inizio del coprifuoco alle ore 21.
Strade e piazze
Per le strade e le piazze dei centri urbani, in cui si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, in alcune fasce orarie o per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Ristorazione
È confermata la chiusura, alle ore 18, di tutti i bar e i ristoranti con un limite massimo di 4 persone per tavolo.
Pubblica amministrazione
Nelle Pubbliche amministrazioni, ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile del personale preposto ad attività svolgibili secondo tale modalità, nella percentuale più alta possibile e in maniera non inferiore a quella prevista per legge e compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato.
Adotta, inoltre, per i dipendenti fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività di lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, ricompresa nella stessa categoria, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Infine, dispone di una differenziazione dell’orario d’ingresso e di uscita del personale, a eccezione del personale sanitario e socio-sanitario.
Prove dei concorsi pubblici
Non è possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari (in modalità telematica), in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Sono esclusi da tale provvedimento i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
Scuola
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica per svolgere tutte le attività attraverso la didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione dei bambini minori di sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Trasporti pubblici locali
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Mostre e musei
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e dei mercati, a esclusione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Sale giochi
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Sport
Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
È riconfermata la sospensione delle attività di piscine, palestre, centri benessere e centri termali. Invece, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida. È vietato l’uso di spogliatoi interni a tali circoli.
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La definizione della zona della Valle d’Aosta
Il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, in chiusura dei lavori consiliari, ha annunciato che il Ministero della Salute comunicherà la ripartizione dell’Italia in zone di rischio entro la serata di mercoledì 4 novembre 2020. Tuttavia la giornata di giovedì 5 novembre sarà dedicata all’emanazione delle ordinanze che, dunque, non entreranno in vigore prima di venerdì 6 novembre 2020.
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Pubblicato / aggiornato
il 04/11/2020 alle 19:37
Categoria:
Politica e Amministrazione