Comitato Cime Bianche: una modifica alla Costituzione rende infattibile il collegamento
(©Ripartire dalle Cime Bianche) -
Vallone Cime Bianche con Gran Lago
Martedì 8 febbraio 2022, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale. Alla luce di queste modifiche, secondo il Comitato Ripartire dalle Cime Bianche, risulterebbe «impossibile aggirare la normativa a tutela dell’ambiente» e, di conseguenza, realizzare il collegamento intervallivo di Cime Bianche.
Il Comitato Ripartire dalle Cime Bianche afferma, in una nota: «un traguardo atteso da anni, che rafforza la normativa in vigore.
La maggior parte del Vallone delle Cime Bianche è stato inserito dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nel sito Natura 2000 ZPS/ZSC (IT1204220 Ambienti glaciali del Monte Rosa) dove è vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci.
Divieto invalicabile, come conferma la recente comunicazione del Ministero della Transizione ecologica alla Regione Lazio che ha invalidato l’autorizzazione per nuovi impianti a fune su analoga area ZPS (Monte Terminillo).
Con l’entrata in vigore immediata della riforma costituzionale, diventa impossibile aggirare la normativa a tutela dell’ambiente».
Il Comitato chiede dunque alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alle società degli impianti a fune coinvolte nel progetto: «si smetta di sperperare tempo prezioso e fondi pubblici per progetti infattibili che vorrebbero rovinare fragili e straordinari ecosistemi. Ci si concentri sull’ammodernamento degli impianti già esistenti».
Come sono cambiati gli articoli della Costituzione
Articolo 9
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Articolo 41
«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
Pubblicato / aggiornato
il 10/02/2022 alle 15:53
Categoria:
Politica e Amministrazione