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Il Governo impugna la legge sugli affitti brevi ma RaVdA ha ragione

Il Governo impugna la legge sugli affitti brevi ma RaVdA ha ragione Il palazzo della Corte costituzionale

Il Consiglio dei Ministri, lunedì 25 settembre 2023, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di impugnare la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 18 luglio 2023, recante Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche.

Il Consiglio dei ministri ritiene che talune disposizioni relative alle locazioni brevi per finalità turistiche eccedano dalle competenze statutarie e si pongano in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile. Si ipotizza una violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La risposta della Regione

La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta precisa che l’impugnazione si riferisce al fatto che per la sola locazione turistica di camere in unità abitative destinate a “prima casa“, si individua un limite di 180 giorni all’anno.

Il Governo, in particolare, ritiene che la predetta disposizione, nel limitare la facoltà di godimento del proprietario dell’immobile e, quindi, intervenendo in materia di diritto civile, ambito che l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ecceda dalla competenza legislativa primaria in materia di urbanistica e turismo che lo Statuto speciale di autonomia prevede per la Valle d’Aosta.

«Il fenomeno della locazione turistica, cresciuto in maniera esponenziale in tutto il mondo, – spiegano il presidente della Regione Renzo Testolin e l’assessore Giulio Grosjacques – è connotato da estrema complessità e delicatezza e tutte le Amministrazioni pubbliche, europee, statali e locali, stanno cercando di regolamentarlo con non poche difficoltà. In questo contesto, il fatto che la nostra legge regionale sia oggetto di impugnazione esclusivamente per un aspetto così puntuale è a nostro avviso indice della bontà e della ragionevolezza complessiva dell’intervento normativo regionale.
Riteniamo che la limitazione dei 180 giorni all’anno per la locazione turistica nella “prima casa” sia il parametro oggettivo che consente di salvaguardare il principio urbanistico del nostro ordinamento secondo cui l’uso prevalente di un’unità abitativa non configura il suo mutamento di destinazione, che comporterebbe un abuso edilizio, con tutte le conseguenze del caso, ricordando che le “prime case”, proprio perché destinate alla residenza principale, beneficiano di agevolazioni fiscali e finanziarie significative.
Per queste ragioniin attesa della notifica del ricorso, anticipiamo l’intenzione di costituirci nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale. La legge regionale 11/2023, pertanto, entrerà comunque in vigore dal 1° novembre, come dalla stessa previsto, e sarà applicata nella sua interezza in quanto il ricorso governativo non ha un effetto sospensivo sulla disposizione impugnata».

La sentenza

La Corte costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità dell’articolo 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge regionale 11/2023 (Disciplina locazioni brevi per finalità turistiche).

Le affermazioni contenute nella sentenza 94/2024 della Corte costituzionale, depositata venerdì 24 maggio 2024, ripercorrono quasi integralmente le argomentazioni sostenute a difesa della scelta del legislatore regionale di apporre un limite temporale al cosiddetto home sharing, così esercitando appieno le attribuzioni della Regione in materia di urbanistica e di turismo, derivanti dallo Statuto speciale.

Pubblicato / aggiornato il 24/05/2024 alle 16:15
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Categoria: Politica e Amministrazione