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Il Tar respinge i ricorsi di M5S e Stella alpina

Il Tar respinge i ricorsi di M5S e Stella alpina (©Gianfranco Zanata per bobine.tv) - Il Tribunale amministrativo regionale

Giovedì 27 agosto 2020, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha respinto i ricorso presentati da Area Popolare Stella Alpina e Movimento 5 stelle contro l’esclusione delle loro liste dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta.

La sentenza di Area Popolare Stella Alpina

La Commissione elettorale circondariale di Aosta aveva escluso la lista perché il modulo sul quale sono state raccolte le firme dei sottoscrittori non riportava il contrassegno della lista ma solo una descrizione testuale dello stesso.

La Corte (Silvia La Guardia, presidente; Carlo Buonauro, consigliere; Marcello Faviere, Referendario, estensore) ha argomentato che il contrassegno della lista persegue lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza di tutti gli elementi connotanti la lista che si accingono a presentare.

Invece «l’assenza del contrassegno di lista sui moduli indicati, seppur surrogata dalla presenza di elementi testuali descrittivi (presenti, nel caso di specie, nel primo foglio del modulo di sottoscrizione) e di richiamo (presenti nelle pagine successive alla prima mediante la presenza del nome del rappresentante del movimento), non consente di considerare raggiunto lo scopo voluto dalla normativa vigente. La centralità dell’elemento grafico ed il potenziale comunicativo degli elementi iconici, seppure previsti da una normativa datata, non possono ritenersi suppliti dall’elemento testuale e ciò è maggiormente vero nell’odierna “società dell’immagine”».

Il movimento ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato. Spiega il segretario Carlo Marzi: «Riteniamo la democrazia vada difesa sempre e che non possa essere soggetta a interpretazioni di forma rispetto a quelle di sostanza».

La sentenza del Movimento 5 Stelle

La Commissione elettorale di Aosta aveva escluso la lista del Movimento 5 Stelle perché «essendo il sottoscrittore [omissis], inserito nel predetto modulo, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Saint Christophe […] Le ulteriori sottoscrizioni non possono essere considerate ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto di elettori/sottoscrittori, atteso che le stesse sono riportate in altro modulo, pinzato al primo, ma da questo distinto, recante, in fine, una diversa data di autenticazione e un diverso soggetto autenticatore, del tutto privo degli elementi obbligatori […], vale a dire del contrassegno della lista, del numero e dei nominativi di ciascun candidato della lista per la quale la sottoscrizione è apposta, e per ciò non valido …».

Per questa ragione, la Commissione ha ritenuto non raggiunto il numero minimo di 34 firme, ossia il numero pari ad 1/3 del numero ordinario di elettori sottoscriventi (100) perché «non vi sono elementi sufficienti da cui è possibile dedurre la piena ed inequivocabile consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà adesiva, atteso che si tratta anche di due momenti distinti di sottoscrizione e le sottoscrizioni del secondo gruppo di fogli sono state apposte su moduli in cui non solo non vi è l’indicazione del contrassegno, ma nemmeno una circostanziata descrizione dello stesso (e degli altri elementi essenziali), bensì solo l’indicazione delle generalità dei sottoscriventi della lista».

In questo caso, la corte era composta da Silvia La Guardia (presidente); Carlo Buonauro, consigliere ed estensore; Marcello Faviere, referendario.

Il M5S aveva inizialmente deciso e annunciato di non voler ricorrere al Consiglio di Stato. Poi ha cambiato idea. Spiega Daniele Cucinotta: «nella giornata del 28 e 29 agosto abbiamo valutato, in una corsa contro il tempo, di tentare anche il ricorso al Consiglio di Stato, inserendo nuovi elementi da far valutare ai giudici. Abbiamo cambiato idea, visto che i tempi lo consentivano, e deciso di procedere con questo ultimo tentativo. Continuo a sostenere che fosse chiaro ed evidente a favore di chi il sottoscrittore andava a esprimere il proprio impegno e non può ragionevolmente essere revocato in dubbio. Riteniamo che il vizio di forma in questione non possa comportare l’esclusione della nostra lista e che da esso non derivi alcun pregiudizio per le garanzie richieste dalla norma. Lo scopo della normativa in questione è far sì che gli elettori sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che contribuiscono a presentare e della sua composizione e, su questo punto, i nostri sottoscrittori erano e sono consapevolissimi.».

Pubblicato / aggiornato il 27/08/2020 alle 16:46
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Categoria: Politica e Amministrazione