Perché la Corte Costituzionale ha bocciato la l.r. 11/2020
La Corte costituzionale, riunita mercoledì 24 febbraio 2021 in camera di consiglio, ha esaminato nel merito il ricorso presentato dal Governo contro la legge della regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che contemplava misure di contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19 diverse da quelle statali.
La legge era stata sospesa in via cautelare.
Il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge
impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.
La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto un’epidemia diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.
Le motivazioni della sentenza sono state depositate venerdì 12 marzo 2021. La Corte:
- dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza);
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 2020, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettere m) e q), e terzo, 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. e all’art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe.
Quindi è la sostanza della legge a essere dichiarata incostituzionale, poiché gli articoli e i commi residui si riferiscono all’Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza COVID-19, alle attività di comunicazione, alle Misure per la ripresa e il rilancio, all’invariaza finanziaria e alla dichiarazione d’urgenza.
AduVdA: l’ennesimo scivolone della politica valdostana
Il primo commento è stato quello di AduVdA. «Per l’ennesima volta la politica valdostana è riuscita a distinguersi, non per attività commendevoli, ma per l’ennesimo scivolone. La legge Manfrin/Lavevaz, già caratterizzata dal triste primato della sospensiva, è stata definitivamente cassata dalla Corte Costituzionale.
Per quale motivo i proponenti della legge (e chi l’ha votata) hanno rischiato di mettere ancor più seriamente in pericolo la salute pubblica? Per la scellerata continua politica dei due forni che tanti danni ha prodotto alla nostra regione in tempi normali, ancor di più adesso, in piena pandemia.
Invece di concordare con lo Stato indennizzi (non ristori!), veri e propri indennizzi adeguati, possibilità di spostamento nelle altre regioni del medesimo colore, in un’ottica di qualunquismo salviniano, si è preferito scrivere e approvare una legge palesemente incostituzionale (come sottolineato da Adu Vda sin dal primo istante) per solleticare la pancia e fomentare la disperazione delle persone, consapevoli che non sarebbe servita concretamente a nulla».
Pubblicato / aggiornato
il 13/03/2021 alle 08:39
Categoria:
Politica e Amministrazione / Video