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Renzo Testolin: la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado

Renzo Testolin: la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado Il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Renzo Testolin durante la relazione di Bilancio 2025/27

La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello di Renzo Testolin e ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, che lo aveva dichiarato ineleggibile alla carica di presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta per la XVII legislatura, disponendone la decadenza. La decisione si è appresa nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre 2026. La vicenda era iniziata con un ricorso di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), presentato nel dicembre 2025 contro il quarto mandato consecutivo di Testolin.

L’udienza al Tribunale di Aosta

Mercoledì 22 aprile 2026, al Tribunale di Aosta, è stato discusso il ricorso di Avs, che chiedeva di accertare e dichiarare l’ineleggibilità di Testolin e la sua decadenza dalla carica.

Una settimana prima dell’udienza, Avs aveva commentato le difese depositate dalla Regione. Scriveva in una nota: «Cinque mesi fa, il 6 novembre 2025, la maggioranza del Consiglio regionale, in barba alle disposizioni della legge regionale n. 21 del 2007, ha eletto Renzo Testolin a ricoprire nella quarta legislatura consecutiva una carica all’interno della Giunta regionale e, nello specifico, quella di presidente della Giunta. Nei giorni scorsi l’avvocato Corea, dello Studio Marini di Roma, designato da Testolin, ha depositato le sue argomentazioni a difesa del presidente. La cosa sorprendente è che all’atto depositato dall’avvocato Corea se ne è aggiunto un altro, di contenuto molto simile, depositato dall’avvocato Cecchetti, nominato dalla Giunta regionale. Sorprendente perché la Regione non è stata chiamata in giudizio: non è stato impugnato nessun atto della Regione e la causa non coinvolge in nessun modo diritti e interessi propri dell’Amministrazione regionale. Il ricorso riguarda esclusivamente il diritto soggettivo di Renzo Testolin di far parte, per la quarta volta consecutiva, di una Giunta regionale, in contrasto con il dettato della legge».

L’Avs aggiungeva: «La Giunta, in modo del tutto discutibile, non solo non ha mantenuto una posizione di neutralità, ma ha voluto schierare l’Amministrazione regionale contro un’azione volta ad accertare la legalità e la regolarità di una nomina in contrasto con le disposizioni di legge e lo ha fatto impegnando oltre 21 mila euro, soldi dei valdostani, per sostenere la difesa di Testolin. Entrambi gli avvocati chiedono al Tribunale che venga, in primis, dichiarato inammissibile il ricorso; in subordine che sia dichiarato infondato; e infine, addirittura, di sospendere il giudizio e di promuovere questione di legittimità della legge regionale n. 21/2007 davanti alla Corte costituzionale. È paradossale e grave che presidente della Regione e Avvocatura della Regione puntino persino sull’annullamento di una legge approvata dal Consiglio regionale pur di non applicarla! Altro che Autonomia e potestà legislativa regionale: qui si vuole far cancellare d’imperio, da parte della Corte costituzionale, una norma votata a larga maggioranza dal Consiglio. Tutto ciò al fine di poter ricoprire cariche di vertice senza quei giusti limiti che tutto l’ordinamento giudiziario pone per evitare fenomeni di personalizzazione del potere, di cristallizzazione di rendite di posizione e per consentire un fisiologico ricambio di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica. In una Regione piccola come la Valle d’Aosta, che gestisce le risorse pro capite più alte d’Italia ed in cui il potere di chi sta in Giunta è notevole e più ampio rispetto alle altre Regioni, occorre evitare il formarsi di una casta. La norma contenuta nella legge regionale n. 21/2007 era stata approvata, vent’anni fa, proprio per correggere una degenerazione. Per vent’anni è andata bene, adesso si vuole tornare indietro, ad un potere senza limiti».

Il collegio dei giudici, composto dal presidente Paolo Bernardini, dalla relatrice Giulia De Luca e da Maurizio D’Abrusco, ha ascoltato tutte le parti e si è ritirato in Camera di consiglio, trattenendo la causa in decisione. Prima di entrare nel merito, i tre giudici dovevano sciogliere un nodo preliminare sulla competenza. La difesa aveva insistito sul fatto che la causa spettasse al Tribunale amministrativo regionale (Tar) e non al Tribunale civile, perché l’oggetto del contendere era una decisione del Consiglio regionale, l’elezione di Testolin, un atto politico di natura pubblica. Accogliendo questa tesi, i giudici avrebbero emesso un’ordinanza in rito, dichiarando il difetto di giurisdizione e rimettendo la questione al Tar. Ritenendosi competenti, sarebbero invece entrati nel merito con una sentenza, decidendo se Testolin poteva essere eletto alla luce della legge regionale 21 del 2007 sul divieto di terzo mandato.

Andrea Morrone con Elio Riccarand, coordinatore di AVS - Rete Civica VdA
Andrea Morrone con Elio Riccarand, coordinatore di AVS – Rete Civica VdA

Il professor Marcello Cecchetti, legale della Regione, uscendo dall’udienza aveva evidenziato: «Ci hanno detto espressamente: “non sappiamo ancora se con ordinanza o sentenza”. Quindi significa che non sanno ancora se decideranno in rito o nel merito».

Per Avs, il consulente Andrea Morrone, professore dell’Università di Bologna, aveva sostenuto che Testolin, eletto presidente della Regione il 6 novembre 2025, avrebbe già esaurito i mandati consentiti dalla legge regionale 21/2007, che vieta di ricoprire cariche di governo per più di tre legislature consecutive: «Numeri alla mano, qui siamo alla quarta elezione di Testolin. È difficile negare un fatto». E aveva aggiunto: «La questione non riguarda soltanto Avs ma l’intera regione valdostana, perché ha ad oggetto l’esatta applicazione della legge sul divieto di terzo mandato». Per Morrone non si trattava solo di contare le legislature ma di rispettare la volontà del legislatore regionale, che nel 2007 aveva voluto introdurre un limite al potere: «La legge c’è, va applicata anche in questo caso».

La difesa della Regione, affidata al professor Marcello Cecchetti e all’avvocato Riccardo Jans, aveva imboccato un’altra strada, definendo la lettura di Avs «abnorme e assurda». Interpretata come la intende Avs, la legge comporterebbe che chiunque abbia ricoperto «anche per un solo giorno» una carica di Giunta in tre legislature consecutive non sarebbe mai più eleggibile. Una conclusione che, secondo Cecchetti, viola l’articolo 51 della Costituzione (diritto di elettorato passivo), l’articolo 3 (uguaglianza) e l’articolo 15 dello Statuto speciale. I due legali proponevano una lettura alternativa: il divieto scatterebbe solo se in entrambe le due legislature precedenti la carica è durata almeno due anni, sei mesi e un giorno. Nel caso di Testolin, nella XV legislatura la permanenza in Giunta era stata inferiore a questa soglia, «e noi l’abbiamo applicata così», aveva sottolineato Cecchetti. Jans aveva aggiunto che la costituzione in giudizio della Regione era stata «consequenziale alla deliberazione del Consiglio che ha eletto il presidente», quindi non una presa di posizione politica ma la difesa di un atto istituzionale.

L’avvocato Ulisse Corea, legale personale di Testolin, aveva introdotto un ulteriore argomento: il presidente della Regione è un «organo autonomo», distinto dagli assessori, e la legge va letta tenendo conto di questa distinzione. «Pensare che chi ha fatto l’assessore all’agricoltura per una legislatura e l’assessore all’industria per un mese in un’altra non possa candidarsi a fare il presidente è contrario al buon senso», aveva dichiarato. Il diritto all’elettorato passivo, garantito dall’articolo 51 della Costituzione, è per Corea un diritto fondamentale e le eccezioni vanno sempre interpretate in modo restrittivo. Come mossa finale, nel caso in cui il giudice si fosse convinto che l’interpretazione di Avs era l’unica possibile, la difesa avrebbe chiesto di rimettere la questione alla Corte costituzionale, con un forte rallentamento dei tempi.

Gli avvocati Marcello Cecchetti, Riccardo Jans ed Ulisse Corea
Gli avvocati Marcello Cecchetti, Riccardo Jans ed Ulisse Corea

La sentenza del Tribunale

La sentenza è stata resa nota sabato 2 maggio 2026. Il Tribunale ha dichiarato l’ineleggibilità di Renzo Testolin alla carica di presidente della Regione per la XVII legislatura, disponendone la decadenza e la conseguente vacanza della carica, la cui copertura è demandata al Consiglio regionale secondo le modalità previste dallo Statuto.

Nel dispositivo i giudici hanno inoltre stabilito l’inammissibilità dell’intervento della Regione, la trasmissione della sentenza al Consiglio Valle per gli adempimenti di competenza e la compensazione integrale delle spese di causa.

Nelle motivazioni, il Collegio ha ritenuto legittima la norma regionale che introduce il limite dei mandati consecutivi, escludendo il contrasto con i principi costituzionali. Il divieto di ulteriore mandato è, secondo i giudici, uno strumento che garantisce l’equilibrio democratico e il ricambio nelle cariche apicali, bilanciando il diritto di elettorato passivo con altri interessi costituzionali, come la parità di accesso alle cariche e la tutela della libera competizione elettorale. È stata respinta la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, ritenuta non manifestamente fondata: le peculiarità dell’ordinamento valdostano giustificano il limite anche in un sistema di elezione indiretta del presidente, vista la centralità e le ampie funzioni di questa figura. Le spese sono state compensate per la novità e la complessità della questione, in assenza di precedenti specifici e con un quadro normativo articolato tra disposizioni statali e regionali.

Le reazioni

Alleanza Verdi Sinistra

Avs ha scritto in una nota: «Il Tribunale di Aosta ha accolto il ricorso di Avs contro la nomina di Testolin a presidente della Regione per violazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21. Testolin, essendo già stato in Giunta per tre legislature consecutive, non poteva far parte della Giunta per la quarta volta. Il Tribunale ha respinto tutte le pregiudiziali avanzate dagli avvocati del presidente, è entrato nel merito della norma ed ha affermato che è stata palesemente violata la legge. Inoltre ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della Regione perché non era affatto in gioco un interesse pubblico e generale, ma solo la posizione giuridica del singolo. Infine si è pronunciato anche sulla incredibile richiesta degli avvocati di Testolin e dell’avvocatura regionale di sollevare la questione di legittimità della norma davanti alla Corte costituzionale: per il Tribunale la legge regionale è chiara e legittima. Per il presidente Testolin, i suoi consulenti, i suoi legali, l’avvocatura regionale, la stessa Giunta regionale che aveva votato la costituzione della Regione, è un totale naufragio giuridico e politico. Avs ha dovuto condurre da sola una battaglia molto impegnativa, ma lo ha fatto con determinazione, con la convinzione che anzitutto occorre rispettare le leggi e che l’arroganza del potere va combattuta, anche in solitudine».

Adu VdA

Adu VdA ha scritto: «Il Tribunale ha confermato un’evidenza: Testolin e Bertschy non potevano restare in Giunta. L’intera campagna elettorale unionista si è fondata su una menzogna che ci porta, tra l’altro, alla paralisi amministrativa. Elezioni subito! Chi voleva piegare l’autonomia al proprio interesse è stato riportato alla realtà. Chi, pur rivestendo ruoli istituzionali come quello di presidente del Consiglio, ha taciuto è stato complice. Un comportamento indegno. Chiedere scusa e dimettersi. Avs ha condotto per tutti una battaglia di democrazia».

Union valdôtaine

L’Union valdôtaine ha annunciato con un comunicato stampa di prendere atto della decisione del Tribunale civile di Aosta. Il presidente del Movimento ha convocato il Comitato federale per un’analisi approfondita e per assumere le decisioni necessarie nell’interesse del Movimento e della Valle d’Aosta.

Al termine della riunione è stato diffuso un nuovo comunicato: «L’Union Valdôtaine ritiene che il momento politico richieda responsabilità, lucidità e senso delle istituzioni. Non possono essere ammessi né vuoti amministrativi né incertezze che ostacolino l’azione pubblica. La riunione del Comitato federale di questo pomeriggio ha avuto carattere informativo, per valutare la portata tecnico-giuridica della decisione giudiziaria ed esaminare i seguiti da dare, con l’obiettivo di prevenire per quanto possibile ogni ripercussione sulla macchina amministrativa regionale».

L’appello

Testolin ha impugnato la sentenza con un atto di citazione in appello notificato l’8 maggio 2026. Lunedì 7 settembre 2026 gli avvocati dei consiglieri regionali di Avs, Chiara Minelli ed Eugenio Torrione, hanno depositato alla Corte d’Appello di Torino l’atto di costituzione in giudizio. L’udienza è stata fissata per il 13 ottobre 2026.

Secondo i ricorrenti, l’elezione era in contrasto con l’articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2007. La difesa di Testolin, nell’atto di impugnazione, ha risollevato una serie di eccezioni preliminari e ha fornito proprie interpretazioni delle disposizioni della legge regionale.

Avs ha scritto in una nota: «Ci pare un ricorso infondato e pretestuoso, al quale ci opponiamo con solide argomentazioni in un ampio e puntuale atto di 50 pagine. Riteniamo sconcertante il tentativo, da parte della massima autorità regionale, di aggirare e violare una legge approvata dal Consiglio; ancor più sconcertante il sostegno a Testolin della maggioranza, nonché l’inerte silenzio dei gruppi di opposizione in Consiglio regionale. Senza l’iniziativa di Avs, Testolin, violando la legge, avrebbe probabilmente fatto il presidente per anni e forse per l’intera legislatura e a quel punto niente gli avrebbe potuto impedire di proseguire anche oltre, in barba al principio generale, ed anche costituzionale, che prevede limiti nei mandati elettivi».

Avs ha evidenziato di «aver dovuto sobbarcarsi gli oneri, non indifferenti, di un’azione legale per applicare una legge regionale, eppure va detto che non solo i partiti di maggioranza hanno accettato la situazione senza batter ciglio, ma anche quelli di opposizione si sono rifiutati di partecipare alle nostre iniziative giudiziarie e agli oneri finanziari che ne conseguono. È bene che tutti i dati di questa incresciosa vicenda siano noti e che ci si renda conto che occorre una svolta nella politica valdostana, proprio a partire dal rispetto della legalità».

La sentenza d’appello

La sentenza n. 1578/2026 è stata pubblicata martedì 27 ottobre 2026 dalla prima sezione civile della Corte d’Appello di Torino, composta dalla presidente Gabriella Ratti, dalla consigliere relatrice Silvia Orlando e dal consigliere Corrado Croci. La causa è stata discussa il 13 ottobre e decisa in camera di consiglio il 16 ottobre. La Regione, intervenuta in primo grado, non si è costituita in appello, mentre la Procura generale ha espresso parere sfavorevole all’accoglimento dell’impugnazione.

La Corte ha respinto l’appello contro la sentenza n. 110/2026 del Tribunale di Aosta, esaminando i quattro motivi di Testolin e giudicandoli tutti infondati.

Sulla tardività del ricorso, sostenuta dalla difesa di Testolin, i giudici hanno ricordato che l’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 150/2011 fa decorrere il termine di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione e non dalla seduta in cui i consiglieri hanno votato. La delibera è stata pubblicata dal 12 al 27 novembre 2025, quindi il ricorso depositato il 19 dicembre era nei termini. La «piena conoscenza» dell’atto, invocata dall’appellante, è un criterio proprio del giudizio amministrativo e non si applica davanti al giudice ordinario.

Quanto alla giurisdizione, la Corte l’ha riconosciuta al giudice ordinario: il ricorso non mira ad annullare la delibera del Consiglio regionale ma a far accertare l’ineleggibilità, cioè una questione che riguarda il diritto soggettivo di elettorato, attivo e passivo. La legittimazione dei ricorrenti discende dal fatto che Minelli e Torrione, come consiglieri regionali, sono elettori del presidente della Regione e sono a loro volta potenzialmente eleggibili alla carica. Hanno inoltre un interesse concreto e attuale a ottenere la dichiarazione di ineleggibilità e la decadenza. Per questo i giudici hanno ritenuto superfluo esaminare l’azione popolare. Il parere pro veritate di Enrico Grosso, allegato all’atto di appello, è stato considerato una semplice allegazione difensiva e non un mezzo di prova.

Nel merito, la Corte ha ritenuto chiara la lettera dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2007. Il terzo mandato consecutivo è vietato, con l’unica eccezione dei casi in cui in una delle due legislature precedenti la carica sia durata meno di due anni, sei mesi e un giorno. Poiché l’eccezione riguarda esclusivamente il terzo mandato, il quarto mandato consecutivo è sempre vietato, a prescindere dalla durata delle cariche precedenti. La Relazione di accompagnamento ai lavori preparatori della legge conferma questa lettura. Le cariche di assessore e di presidente si sommano, perché la norma parla di «cariche all’interno della Giunta regionale», che è composta dal presidente e dagli assessori, e non pone limiti alla stessa carica per cui si discute di ineleggibilità.

Testolin ha ricoperto cariche in Giunta nella XIV, nella XV e nella XVI legislatura, quest’ultima con la deroga prevista dalla norma. Dunque, secondo la Corte, era ineleggibile nella XVII legislatura, e il Tribunale ne ha dichiarato correttamente l’ineleggibilità e la decadenza. I giudici hanno precisato che l’appellante non ha riproposto in appello la questione di legittimità costituzionale avanzata in primo grado. Hanno quindi ritenuto assorbiti gli argomenti sulla forma di governo regionale, sui poteri del presidente e sull’esistenza di principi generali sul divieto di terzo mandato. Testolin è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in 8.470 euro per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, al contributo previdenziale forense e all’Iva se dovuta.

In base all’articolo 7 della legge regionale 21/2007: «In caso di […] decadenza del Presidente della Regione, all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede entro sessanta giorni […]. Fino all’elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, fatta salva l’adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente».

L’articolo 8 della medesima legge prevede che «il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente […] nelle seguenti ipotesi: […] incapacità di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni, dalle dimissioni del Presidente della Regione o dal verificarsi delle altre ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1».

Le reazioni

Union valdôtaine

Il commento di Union valdôtaine è arrivato alle 18.58: «L’Union Valdôtaine prend acte de la décision rendue ce soir, mardi 27 octobre, par la Cour d’appel de Turin, qui a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance de Renzo Testolin de ses fonctions de Président de la Région.
Le Mouvement engagera sans délai les consultations nécessaires au sein de ses organes et avec les forces politiques alliées, afin de doter rapidement la Vallée d’Aoste d’un nouvel exécutif pleinement opérationnel, garantissant la stabilité institutionnelle et la continuité administrative
».

Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d’Aosta

Sintetico il commento di AduVdA, diffuso mercoledì 28 ottobre: «È stata confermata l’irresponsabilità dell’Union. La forzatura su Testolin e Bertschy ha dapprima falsato le elezioni e ora ha bloccato la politica regionale. Di fronte alla crisi sociale e ambientale che stiamo vivendo c’è bisogno di visione, di scelte chiare e di politiche a sostegno della cittadinanza».

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Pubblicato / aggiornato il 28/10/2026 alle 08:07
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Categoria: Politica e Amministrazione