Zucchi chiede a Bertin di discutere in aula la decadenza dei consiglieri
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Alberto Zucchi
Il presidente del Consiglio Valle, il 16 novembre 2021, aveva rilasciato una dichiarazione sulla questione delle incompatibilità con la carica di consigliere regionale a seguito delle condanne della Corte dei conti riguardanti la Casino de la Vallée SpA.
«Sono due le norme cui fare riferimento in merito alla questione. Da una parte, la legge regionale n. 20 del 2007, all’articolo 5, comma 1, lettera q), stabilisce l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale per coloro che, per fatti compiuti quando erano amministratori della Regione, sono stati – con sentenza passata in giudicato – dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito. Dall’altra parte, bisogna tenere conto del Codice di giustizia contabile che, all’articolo 177, comma 2, statuisce che la sentenza è passata in giudicato se non vi è ricorso in Cassazione: come riferito dall’Avvocatura regionale la sentenza della Corte dei conti risulta impugnata in Cassazione da tutti i soggetti interessati e pertanto non si può ritenere come definitiva. Ai sensi di queste due norme, l’iter di pronunciamento della decadenza non può quindi essere avviato.
Inoltre, bisogna precisare che non possono coesistere due cause di incompatibilità: o è l’una o è l’altra. In questo caso, la disposizione di riferimento non è quella generica relativa alla lettera v) dell’articolo 5 della legge regionale 20/2007 (coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora), bensì quella specifica relativa alla lettera q): disposizione che, nel caso di specie, si applica in quanto trattasi di fatto compiuto da persone nella loro qualità di consiglieri regionali, che hanno approvato un atto che è stato poi oggetto di sentenza di condanna da parte della Magistratura contabile.
Altra cosa è la procedura esecutiva, ossia le azioni di recupero di quanto dovuto, che sono di competenza dell’Avvocatura regionale. Infatti, secondo l’articolo 373 del Codice di procedura civile, il ricorso per Cassazione, che non fa passare in giudicato la sentenza, non sospende però l’esecuzione della stessa, ma è il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata che può, su istanza di parte, disporne la sospensione.
Può forse sembrare un paradosso, ma la situazione è questa. Si tratta di una vicenda che non ha nessuna implicazione politica, ma che è essenzialmente giuridica. Le leggi sono in vigore e vanno applicate, oltre che sempre rispettate.»
Zucchi chiede un dibattito in aula
Sabato 20 novembre 2021, Alberto Zucchi, coordinatore di Forza Italia, ha formulato un’istanza per inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Valle l’adozione della deliberazione di accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti di consiglieri regionali.
Zucchi argomenta: «Constatato che tale situazione di fatto, ovvero la posizione dei Consiglieri che “avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora”, integra la fattispecie di cui alla lettera v) del comma 1 dell’art 5 della l.r. 20/2007 di incompatibilità sopravvenuta con la carica stessa di Consigliere regionale;
Atteso che il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato che occorra far riferimento non alla Iettera v) sopracitata ma alla lettera q) del comma 1 dello stesso art 5 della Ir. 20/2007 che si riferisce a “coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito” e che pertanto non sussistono cause di incompatibilità per coloro che non hanno ancora risarcito il danno, pur in presenza di un debito liquido ed esigibile e della legale messa in mora, fino a che la sentenza nei confronti di tali Consiglieri non sarà passato in giudicato;
Preso atto che il Presidente del Consiglio ha inoltre precisato che non possano sussistere due cause di incompatibilità attestando pertanto con tale affermazione come non sia esclusa affatto I’ applicazione della fattispecie di cui alla lettera v) ma che potendo applicarsi entrambe le fattispecie si scelga di applicare quella riferita alla lettera q), oggettivamente a favore dei consiglieri condannati, sulla base della motivazione che sarebbe più specifica di quella generica di cui alla Iettera v), molto più tutelante per gli interessi dell’Amministrazione pubblica;
Constatato da quanto riferito dallo stesso Presidente del Consiglio che tuttavia la fattispecie scelta non si sarebbe avverata nei suoi presupposti di Iegge perché non sussiste ancora sentenza passata in giudicato;
Constatato parimenti che invece la fattispecie classificata dal Presidente del Consiglio come generica si è avverata nei suoi presupposti ma il Presidente stesso non avrebbe avviato d’ufficio l’iter previsto dall’articolo 8 della Ir 20/2007 finalizzato a sottoporre al Consiglio regionale la verifica sull’esistenza o meno di una causa di incompatibilità sopravvenuta e sulla conseguenze decadenza del Consigliere regionale che non l’abbia rimossa nei termini prescritti ed il subentro del candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l’ultimo eletto;
Considerato che le cause di incompatibilità elencate all’articolo 5 della Nr, 20/2007 hanno tutte lo stesso valore in termini di effetti e che la Iegge regionale prevede che il verificarsi di una QUALSIASI delle fattispecie elencate nelle lettere da a) a y) del comma 1 dell’articolo 5 dopo l’elezione a Consigliere regionale costituisca causa di incompatibilità sopravvenuta con la carica di Consigliere che se non rimossa nei termini stabiliti comporta la decadenza del Consigliere regionale;
Ribadito che Non si sarebbe verificata la causa di cui alla lettera q) ma si sarebbe invece verificata la fattispecie di cui alla lettera v) comma 1 dell’articolo 5 nei confronti di alcuni Consiglieri regionali che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;
Visto che il comma 7 dell’articolo 8 della Ir 20/2007 prevede espressamente che le deliberazioni del Consiglio regionale di cui allo stesso articolo 8, finalizzate alla verifica della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta, sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione».
E conseguentemente chiede che «il Consiglio regionale adotti le deliberazioni di cui all’articolo 8, comma 6 in ordine alla sussistenza o meno della causa di incompatibilità sopravvenuta di cui alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2007 nei confronti dei consiglieri che abbiano un debito liquido ed esigibile nei confronti della Regione e siano stati legalmente messi in mora in conseguenza dell’esecutività della sentenza della terza sezione giurisdizionale centrale di appello n. 350/2021 della Corte dei Conti riguardante la gestione del Casino de la Vallée SpA».
Pubblicato / aggiornato
il 21/11/2021 alle 20:16
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Categoria:
Politica e Amministrazione