Lunedì 27 maggio 2026, il Comune di Aosta ha sottoscritto il nuovo Accordo territoriale per le locazioni a canone concordato, uno strumento normato dalla legge 431/1998 che consente di locare immobili a prezzi regolati e con specifiche agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini. L’accordo, sottoscritto da associazioni della proprietà immobiliare e sindacati degli inquilini, è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del sindaco Raffaele Rocco.
Ad apporre la firma per le organizzazioni della proprietà sono stati Jean-Claude Mochet di U.P.P.I. Valle d’Aosta e Stefano Mazzocchi di Confedilizia Valle d’Aosta. Per i sindacati degli inquilini hanno sottoscritto Salvatore Barilaro (Sunia), Marisa Bitto (Sicet), Luigi Bozzetti (Savt-Casa) e Giorgio Luberto (Uniat).
L’accordo precedente risaliva al 2020 ed aveva trovato, secondo gli stessi firmatari, una scarsa applicazione. Il nuovo testo entra in vigore il 1° luglio 2026 e rappresenta, per il capoluogo valdostano, un nuovo tentativo di regolare il mercato delle locazioni, contrastare il sommerso e offrire alternative a proprietari e affittuari.
Tre tipologie contrattuali e quattro zone della città
L’Accordo territoriale disciplina tre tipologie di contratti: il contratto 3+2 (tre anni più due di rinnovo automatico), il contratto transitorio (con durata da uno a 18 mesi, senza rinnovo automatico), destinato a soddisfare esigenze temporanee del locatore o del conduttore, e il contratto per studenti universitari (da sei a 36 mesi con rinnovo automatico).
Aosta è suddivisa in quattro zone omogenee: la zona 1 (centro storico), la zona 2 (centrale e bassa collinare), la zona 3 (semicentrale e collinare media) e la zona 4 (zone periferiche e collinari). Ogni zona ha caratteristiche infrastrutturali e tipologie edilizie diverse, e di conseguenza valori di canone differenziati.
Il calcolo del canone si basa sulla superficie convenzionale dell’alloggio (quella interna al netto dei muri perimetrali, maggiorata di percentuali variabili per autorimesse, box auto, cantine, balconi e aree verdi) e sulla presenza di elementi qualificanti, quali impianto di riscaldamento, ascensore, serramenti termici, doppi servizi, cantina, soffitta, porta blindata, autorimessa, allacciamento al gas metano, videocitofono, impianto fotovoltaico, cappotto isolante e pompa di calore.
I canoni sono aumentati: ecco gli esempi
I canoni del nuovo accordo sono stati incrementati rispetto ai livelli dell’accordo del 2020. Jean-Claude Mochet, presidente dell’Uppi Valle d’Aosta, ha spiegato in conferenza stampa la logica sottesa: «Attualmente, il 16% dei contratti di locazione ad Aosta ha natura transitoria, circa 190 contratti. L’accordo precedente risaliva al 2020 e ha trovato scarsa applicazione. L’obiettivo principale è trovare alloggi per chi ne ha bisogno. Abbiamo adeguato la superficie convenzionale e definito valori differenziati fra le varie tipologie. Chi affitterà a studenti universitari è consentito applicare un canone maggiore. I canoni sono comunque stati incrementati tutti rispetto ai livelli precedenti. Si consideri che i canoni sono comunque calmierati ma i proprietari hanno diritto ad agevolazioni fiscali».
Il presidente ha fornito alcuni esempi concreti: un alloggio in zona 3 da 70 metri quadri con cantina di 4 metri quadri e balcone di 9 metri quadri, in classe energetica G, passa da 447 euro mensili a 545 euro. Un alloggio di 60 metri quadri in zona 1, sempre con cantina e balcone, sempre in classe G, sale da 460 euro a 520 euro mensili. «L’aumento oscilla fra il 10 e il 12%», ha precisato Mochet.
Un aspetto rilevante è la premialità della qualità e dell’ecosostenibilità: essa è effettuata con una diversa valorizzazione in base alla classe energetica dell’immobile, creando incentivi per proprietari che migliorino le performance energetiche degli edifici.
Le esigenze transitorie: chi può usufruirne
I contratti transitori sono una categoria importante dell’accordo. Essi sono stipulati per soddisfare specifiche esigenze, purché espressamente indicate e motivate nel contratto. Le esigenze di transitorietà del locatore comprendono: la destinazione dell’immobile ad abitazione principale propria, del coniuge, di un genitore o dei figli (anche per ragioni di lavoro); la destinazione ad abitazione dei figli per ragioni di studio, in luogo diverso da quello di residenza del locatore; separazione o divorzio; attesa di ottenimento di titoli abilitativi da parte del Comune per interventi edilizi incompatibili con l’occupazione dell’appartamento.
Le esigenze di transitorietà del conduttore includono: motivi di studio, apprendistato o formazione professionale; necessità di cure mediche o assistenza a familiari presso strutture pubbliche o private nel Comune; contratto di lavoro a tempo determinato in un Comune diverso dalla residenza; previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo della sede lavorativa; separazione o divorzio; trasferimento per impossibilità di occupare l’abitazione principale per interventi di manutenzione; acquisto o assegnazione di abitazione che si renda disponibile entro il periodo del contratto; assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Per motivi di transitorietà non facilmente documentabili – quali calamità naturali, contratti di lavoro a tempo determinato nel medesimo Comune con obbligo di dimora, partecipazione a manifestazioni sportive – è obbligatoria un’attestazione bilaterale rilasciata dalle organizzazioni firmatarie.
L’importanza dell’attestazione e il rischio del sommerso
Un punto cruciale dell’accordo è l’attestazione: il contratto può essere stipulato con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni firmatarie oppure corredato da un’attestazione rilasciata da una di esse. L’attestazione garantisce la conformità del contratto alle disposizioni territoriali e consente di fruire delle agevolazioni fiscali.
Salvatore Barilaro di Sunia ha posto l’accento sulla rilevanza di questo aspetto: «I contratti senza attestazione possono non essere validi. L’accordo territoriale contribuirà a evitare contratti 4+4 con canoni inavvicinabili, contrastare la locazione in nero e poter usufruire di cedolare secca e agevolazione sull’Imu. Il vero problema, ad Aosta, è quello degli alloggi sfitti. Senza contratto ministeriale, calcolo corretto dei canoni e attestazione, non solamente non si ha diritto alle agevolazioni ma il rischio è che il contratto sia ricondotto da Agenzia delle entrate a un 4+4».
In altre parole, un contratto non conforme o privo di attestazione non solo perde i benefici fiscali, ma rischia di essere reclassificato dalle autorità tributarie secondo regole meno vantaggiose per il proprietario.
Le agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini
Per il proprietario che affitta a canone concordato, le agevolazioni sono significative. È prevista l’applicazione della cedolare secca al 10% (in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali), una riduzione forfettaria del 30% del reddito imponibile nel regime ordinario Irpef (qualora non si scelga la cedolare secca), una riduzione del 30% dell’imposta di registro e una riduzione del 25% dell’Imu.
Per l’inquilino, è riconosciuta una detrazione Irpef variabile in base al reddito: 495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, e 247,90 euro per redditi superiori a tale limite e fino a 30.987,41 euro. Inoltre, il canone per il locatario è generalmente inferiore rispetto ai valori del mercato libero.
Prospettive future: Châtillon, Morgex e Verrès
Aosta è capofila di un percorso di rinnovamento degli accordi territoriali che s’intende effettuare anche negli altri comuni valdostani. Secondo quanto emerso in conferenza stampa, è già previsto il rinnovo degli accordi territoriali analoghi per Châtillon, Morgex e Verrès. L’auspicio di proprietari e sindacati è di sottoscrivere accordi anche in tutti gli altri comuni della Valle d’Aosta, creando così un quadro normativo uniforme e trasparente per il mercato delle locazioni sull’intero territorio regionale.
L’Accordo territoriale del Comune di Aosta rappresenta, dunque, un tentativo concreto di rispondere alle sfide del mercato immobiliare locale: dalla scarsità di alloggi sfitti al contrasto del sommerso, dalle agevolazioni fiscali all’offerta di tipologie contrattuali flessibili, capaci di rispondere a diverse necessità sia di proprietari sia di inquilini.
Faq
Quando entra in vigore il nuovo accordo? L’Accordo territoriale è applicabile a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2026.
Quali sono le tre tipologie di contratti previste? Il contratto 3+2 (tre anni più due di rinnovo), il contratto transitorio (da uno a 18 mesi) e il contratto per studenti universitari (da sei a 36 mesi).
Quali organizzazioni lo hanno firmato? Uppi Valle d’Aosta, Confedilizia Valle d’Aosta, Sunia, Sicet, Savt-Casa e Uniat, con la presenza del sindaco di Aosta Raffaele Rocco.